Ricorso inammissibile: quando è generico e ripetitivo
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un ricorso inammissibile non solo porta a una conferma della condanna, ma comporta anche sanzioni economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione viene respinta perché ritenuta generica e meramente ripetitiva.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del Codice Penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando a uno o più motivi la speranza di ottenere un annullamento della condanna. Il suo ricorso si concentrava sulla valutazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha posto fine al percorso processuale del ricorrente dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo della questione – ovvero se l’imputato fosse o meno colpevole – ma si è fermata a un livello preliminare, valutando come era stato scritto e argomentato l’atto di impugnazione. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma della sentenza di condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità e Ripetitività del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente nella redazione di un ricorso.
In primo luogo, il motivo è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). In altre parole, il ricorrente non ha fatto altro che ripresentare le stesse argomentazioni già esposte e respinte nei gradi precedenti, senza aggiungere nuovi elementi critici o evidenziare specifici vizi logici nella sentenza d’appello.
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato obiettivamente generico. Questo significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata erano vaghe e non si confrontavano in modo specifico e puntuale con la motivazione scritta dai giudici d’appello. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone il ragionamento pezzo per pezzo. Un’impugnazione che si limita a enunciazioni di principio o a doglianze astratte, senza calarsi nella realtà di quella specifica motivazione, è destinata all’inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le stesse tesi difensive. È, invece, un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve essere specifico, pertinente e critico, evidenziando le precise ragioni per cui la decisione dei giudici di merito sarebbe errata. Proporre un ricorso generico o ripetitivo non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento, ma espone il cliente a ulteriori e significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, si limitava a ripetere censure già valutate dai giudici dei gradi precedenti e, dall’altro, era formulato in modo generico, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza d’appello.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33002 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33002 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 27/01/1971
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9165/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. pe Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità,
Ritenuto il motivo inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.