Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza a Pubblico Ufficiale
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione viene definita un ricorso inammissibile. Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse argomentazioni già esaminate, ma un controllo di legittimità che richiede motivi specifici e pertinenti. Analizziamo la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la condanna in primo grado, la sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli.
Non rassegnato, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, basando le proprie doglianze su tre punti principali:
1. Una contestazione generale sul giudizio di responsabilità.
2. Critiche alla valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
3. La lamentela per la mancata acquisizione del filmato originale di un sistema di videosorveglianza, che a suo dire sarebbe stato cruciale per la difesa.
Questi motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, constatando la mancanza dei requisiti minimi per poter procedere a un esame approfondito.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la propria decisione su due pilastri argomentativi interconnessi. In primo luogo, i motivi di ricorso sono stati giudicati ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. In altre parole, l’appellante si è limitato a ripresentare le stesse obiezioni, senza portare nuovi elementi di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza impugnata. Questo rende il ricorso inammissibile per carenza di specificità.
In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto ‘obiettivamente generico’ rispetto alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, secondo la Cassazione, non ha instaurato un vero e proprio confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si è limitato a contrapporre la propria versione dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione deve evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti, non proporre una diversa ricostruzione del fatto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È indispensabile formulare censure specifiche, tecniche e che attacchino direttamente la coerenza logico-giuridica della motivazione del provvedimento contestato. Proporre un ricorso generico o ripetitivo non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento della condanna, ma espone anche al rischio concreto di subire un’ulteriore condanna economica per le spese e la sanzione alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono meramente riproduttivi di censure già valutate nei precedenti gradi di giudizio oppure quando sono formulati in modo obiettivamente generico, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato contestato nel caso di specie?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32997 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME COGNOME nato a NAPOLI il 03/03/1982
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9121/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. le note difensive;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione del alla mancata acquisizione del filmato originario estratto dalla videosorveglianza;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pag. 4 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.