Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’importante lezione su come un ricorso inammissibile possa essere tale non per il merito della questione, ma per il modo in cui viene formulato. Analizziamo una decisione che ha respinto un appello perché ritenuto generico e ripetitivo, sottolineando l’importanza di un confronto diretto con le motivazioni della sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, previsti dagli articoli 337 e 340 del codice penale. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la condotta contestata era talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi che evidenziano i vizi del ricorso presentato. Essi costituiscono un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte.
1. Mera Ripetitività delle Censure
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso era ‘meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito’. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in primo e secondo grado, senza aggiungere nuovi profili di diritto o contestare specificamente il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per rigettarle. Questo trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione.
2. Genericità Oggettiva del Motivo
Il secondo e connesso profilo di criticità è la ‘obiettiva genericità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta’. Un motivo di ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve essere specifico. Deve individuare il punto esatto della motivazione della sentenza precedente che si ritiene errato e spiegare perché. Un motivo generico, che si limita a enunciare un principio di diritto senza calarlo nella realtà processuale e senza criticare puntualmente la decisione impugnata, non assolve a questa funzione e risulta, pertanto, inammissibile.
Le conclusioni: Implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione sia strutturato come una critica mirata e specifica alla decisione della Corte d’Appello. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è necessario dimostrare, con argomentazioni pertinenti e non ripetitive, dove e perché i giudici dei gradi precedenti hanno sbagliato nell’applicare la legge o nel valutare le prove. La specificità e il confronto critico con la sentenza impugnata sono, dunque, i requisiti imprescindibili per un efficace accesso alla giustizia di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è meramente riproduttivo di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, oppure quando è formulato in modo generico e non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni in Cassazione per ottenere una nuova valutazione del caso?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione chiarisce che il ricorso deve contenere critiche specifiche alla sentenza di appello. Limitarsi a ripetere le stesse difese già presentate ai giudici di merito, senza contestare il loro specifico ragionamento, porta a un giudizio di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32990 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32990 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GATTINARA il 19/08/1992
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8737/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 340-337); Esaminati il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibi per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.