Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È necessario formulare motivi specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi. L’ordinanza analizza un caso di resistenza a pubblico ufficiale, ma i principi espressi hanno una valenza generale per chiunque intenda adire il massimo organo della giustizia italiana.
Il Contesto: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia il giudizio sulla sua responsabilità penale sia la determinazione della pena (la cosiddetta dosimetria).
L’atto di impugnazione, tuttavia, non ha superato il vaglio preliminare della Suprema Corte, che lo ha giudicato non meritevole di trattazione nel merito.
Analisi della Corte: I Criteri per un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due ragioni fondamentali, che rappresentano errori comuni nella redazione di questo tipo di atti.
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto ‘meramente riproduttivo’ di censure già esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (i cosiddetti giudici di merito). In pratica, l’imputato non ha introdotto nuovi argomenti di legittimità, ma si è limitato a riproporre le stesse difese già valutate e ritenute infondate dalla Corte d’Appello. Il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
In secondo luogo, i motivi sono stati giudicati ‘obiettivamente generici’. Questo significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata erano vaghe e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dai giudici d’appello per motivare la loro decisione. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone punto per punto il ragionamento, e non può limitarsi a una generica doglianza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara: non si può chiedere alla Cassazione di riesaminare i fatti come se fosse un terzo grado di merito. Il compito della Suprema Corte è verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, non stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente sulla base di una nuova valutazione delle prove. Poiché il ricorso non presentava vizi di legittimità (come un errore di diritto o un difetto di motivazione grave), ma si limitava a ripetere argomenti fattuali in modo generico, è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi infondati o presentati senza i requisiti di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di legittimità serie e ben argomentate. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle difese di merito né una critica astratta della sentenza d’appello. Deve individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione, dimostrando perché la decisione impugnata sia errata. In assenza di tali elementi, il ricorso non solo sarà inutile, ma comporterà anche un aggravio di spese per il condannato, rendendo la sua posizione processuale ed economica ancora più difficile.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, era una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito e, dall’altro, era obiettivamente generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32978 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il 20/08/1985
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8583/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. p Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla dosimetria pna;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generico rispe alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.