Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Genericità dell’Appello
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che le critiche siano specifiche, pertinenti e non una semplice ripetizione di argomenti già trattati. Una recente ordinanza della Suprema Corte illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, delineando i confini tra un legittimo diritto di impugnazione e un tentativo inefficace di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i criteri di ammissibilità in Cassazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di favoreggiamento personale, previsto dall’art. 378 del codice penale. L’imputato, non accettando il verdetto di colpevolezza emesso in secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, contestando il giudizio sulla sua responsabilità.
L’Analisi della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti e il motivo di ricorso, ha concluso per la sua manifesta inammissibilità. I giudici hanno basato la loro decisione su una duplice argomentazione, evidenziando le gravi carenze strutturali dell’atto di impugnazione. Questo tipo di valutazione è cruciale, perché un ricorso inammissibile viene rigettato senza che la Corte entri nel merito delle questioni sollevate.
Motivi Generici e Ripetitivi
In primo luogo, la Corte ha rilevato che il ricorso era “meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito”. In altre parole, la difesa non ha presentato nuove argomentazioni giuridiche o critiche specifiche alla logica della sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse obiezioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo approccio è stato considerato un tentativo di sollecitare una diversa valutazione delle prove e una nuova ricostruzione dei fatti, un’attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Mancato Confronto con la Motivazione della Sentenza
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato “obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta”. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che intende contestare. Deve individuare con precisione i punti della motivazione ritenuti errati o illogici e spiegare perché. Nel caso di specie, l’atto di impugnazione era così generico da non attaccare specificamente le ragioni poste a fondamento della decisione della Corte d’Appello, rendendo impossibile per la Cassazione svolgere il proprio ruolo di controllo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il giudizio di Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il ricorrente non può limitarsi a presentare la propria versione dei fatti, sperando che la Corte la sostituisca a quella accertata dai giudici precedenti. L’appello deve essere un’analisi tecnica e puntuale dei vizi della sentenza impugnata, siano essi violazioni di legge o difetti logici della motivazione. Poiché il ricorso in esame era sia ripetitivo sia generico, non superava la soglia di ammissibilità. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararlo inammissibile, confermando di fatto la condanna.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore, specificità e un confronto diretto con la sentenza impugnata. Presentare motivi generici o riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già respinte non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La declaratoria di inammissibilità, infatti, ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: era meramente riproduttivo di censure già valutate nei gradi di merito e, inoltre, era oggettivamente generico, in quanto non si confrontava in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche già presentate e respinte dai giudici di primo e secondo grado, senza sollevare specifiche contestazioni contro la logica giuridica della sentenza che si sta appellando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32971 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32971 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TARANTO il 14/04/1993
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8536/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 378 cod. pen Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una divers valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, obiettiv generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.