Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo come la Corte sia giunta a questa conclusione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità (artt. 337, 341-bis e 651 del codice penale). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa sulla sussistenza di una causa di giustificazione specifica: la reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, prevista dall’art. 393-bis del codice penale.
Il ricorrente sosteneva che la sua condotta fosse una risposta legittima a un comportamento illegittimo tenuto dalle forze dell’ordine. Tuttavia, questa tesi era già stata esaminata e respinta dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, lo ha rapidamente liquidato come ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, che rappresentano un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte.
Ripetitività e Genericità dei Motivi
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era meramente riproduttivo di censure già ampiamente e adeguatamente valutate dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’imputato non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni, sperando in un esito diverso. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del ricorso per Cassazione, che deve individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica.
La Richiesta di una Nuova Valutazione dei Fatti
In secondo luogo, e in modo ancora più dirimente, il ricorso era sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove testimoniali e documentali per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questo, però, è un compito che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa del diritto e non del fatto. Il suo ruolo non è decidere ‘come sono andate le cose’, ma se i giudici precedenti hanno applicato correttamente le norme giuridiche.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve confrontarsi criticamente e specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Non può limitarsi a ignorarla o a contrapporle una propria, diversa, interpretazione del materiale probatorio. La genericità e la richiesta di una rivalutazione nel merito rendono l’impugnazione un tentativo improprio di ottenere un terzo grado di giudizio, che il nostro ordinamento non prevede. L’inammissibilità è, in questi casi, la sanzione processuale inevitabile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento ribadisce un’importante lezione pratica: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di legittimità. Un ricorso che si limiti a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi di legge, è destinato a un esito negativo e a un’ulteriore condanna economica per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già valutate nei gradi di merito, obiettivamente generico e volto a sollecitare una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo l’ordinanza, un motivo è generico quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando. In pratica, non evidenzia in modo preciso dove e perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato, limitandosi a proporre una tesi alternativa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32966 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32966 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 26/06/1982
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8487/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 651- 33 bis cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particol sussistenza della causa di giustificazione prevista dall’art.. 393 bis cod. pen.;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censur già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare u diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, obiettiv generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.