Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenta preparazione e il rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e meramente ripetitivi. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di tentata estorsione. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi per contestare la sentenza impugnata.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due principali argomentazioni:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: Si contestava un vizio di motivazione, chiedendo la derubricazione del reato da tentata estorsione a quello, meno grave, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall’art. 393 del codice penale.
2. Carenza di motivazione sulla credibilità dei testimoni: Si lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato la sua valutazione sull’attendibilità delle testimonianze a carico.
La Decisione della Corte: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, analizzati i motivi proposti, ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un giudizio preliminare sulla loro ammissibilità. La Corte ha ritenuto che nessuno dei due motivi presentasse i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni precise che evidenziano le carenze strutturali del ricorso.
Il Primo Motivo: Mera Ripetizione delle Doglianze d’Appello
La Cassazione ha qualificato il primo motivo come una “pedissequa reiterazione” delle censure già sollevate e respinte in appello. Secondo la Corte, il ricorso non adempiva alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le stesse tesi, senza confrontarsi con le ragioni esposte dai giudici di secondo grado, rende il motivo non specifico, ma solo apparente. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Il Secondo Motivo: Genericità e Indeterminatezza
Anche il secondo motivo, relativo alla credibilità dei testi, è stato giudicato inammissibile per la sua genericità. La Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente gli elementi che sono alla base della sua censura. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto che permettesse alla Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Un’affermazione generica di “mancanza di motivazione” non è sufficiente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale nella procedura penale: il ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnicamente elaborato, specifico e critico. Non può risolversi in una sterile riproposizione di argomenti già vagliati. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. Pertanto, è fondamentale che l’impugnazione sia mirata a evidenziare vizi specifici della sentenza di secondo grado, offrendo alla Suprema Corte tutti gli elementi necessari per una valutazione di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, e quindi non specifici, oppure generici e indeterminati, in quanto privi degli elementi necessari per consentire alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una “pedissequa reiterazione”?
Significa che il motivo si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 126 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 126 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il 20/12/1972
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce un vizio di motivazione in relazio alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti all’imputato in termini di tentata estorsio invoca la derubricazione nel delitto di cui all’art. 393 cod. pen., è indeducibile perché fonda censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appell puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pag 3 e 4 della motivazione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il secondo, stringato motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza d motivazione in ordine alla credibilità dei testi, è generico per indeterminatezza perché privo requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a front motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Consig ielle estensore
Il Presidente