Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con la sentenza di primo grado. Spesso, la difesa cerca di ottenere una revisione della condanna o della pena attraverso i mezzi di impugnazione. Tuttavia, per accedere ai gradi di giudizio superiori, come la Corte di Cassazione, è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione non supera questo vaglio, venendo definita come ricorso inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti generici e meramente ripetitivi.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Pena
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Firenze. L’oggetto della contestazione non era la colpevolezza in sé, ma il trattamento sanzionatorio ricevuto, ovvero l’entità della pena. In particolare, la difesa criticava gli aumenti di pena applicati per la cosiddetta “continuazione”, un istituto che permette di unificare sotto un’unica pena più reati commessi in attuazione di un medesimo disegno criminoso.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione sollevata (la correttezza della pena), ma si sono fermati a un controllo preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione.
La ragione di tale decisione risiede nella natura del motivo di ricorso. La Corte ha stabilito che la censura mossa al trattamento sanzionatorio era “generico e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte territoriale”. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
Alla base della decisione della Suprema Corte vi è un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto. Esso è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione sulla pena facendo esplicito riferimento ai criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale. Questi criteri includono la gravità del danno o del pericolo, l’intensità del dolo o il grado della colpa, e la capacità a delinquere del colpevole, desunta da vari indici. La sentenza impugnata aveva valorizzato, in particolare, “il dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente oltre all’analizzato profilo personologico”.
Poiché il ricorso non contestava specificamente questi punti, ma si limitava a una generica lamentela, è stato ritenuto inidoneo a innescare una nuova valutazione da parte della Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia in commento ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione del giudice. È indispensabile formulare censure specifiche, dettagliate e pertinenti, che si confrontino direttamente con la motivazione della sentenza che si intende criticare. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è ritenuto generico e si limita a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza sollevare critiche specifiche contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali criteri sono stati utilizzati per la determinazione della pena nel caso di specie?
La pena è stata determinata in base ai criteri dell’art. 133 del codice penale, con particolare riferimento al dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente e al profilo personologico del condannato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44590 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44590 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/12/1993
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio anche con riferimento agli aumenti operati per la continuazione è generico e riproduttivo di ident questione adeguatamente confutata dalla Corte territoriale con pertinente richiamo dei crite di cui all’art. 133 cod. pen. con particolare riferimento al dato qualitativo e quantitativ stupefacente oltre all’analizzato profilo personologico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.