Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce lo Stop ai Motivi Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, definendo il ricorso inammissibile. Il caso riguarda due persone che hanno presentato ricorso contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello per attività di spaccio. La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle loro doglianze, dichiarando i ricorsi inammissibili a causa della loro genericità e ripetitività. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: l’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo di legittimità che richiede motivi specifici e pertinenti.
I Fatti del Caso
Due individui, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Trieste per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Nei loro ricorsi, hanno sollevato diverse questioni, tra cui la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la contestazione della loro responsabilità penale e la valutazione del loro coinvolgimento nei fatti.
Le loro argomentazioni, tuttavia, ricalcavano quelle già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre elementi di critica specifici contro la logica giuridica della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli entrambi inammissibili. La Corte ha stabilito che i motivi addotti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Invece di concentrarsi su presunti errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello, i ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse questioni di fatto già ampiamente discusse e decise.
Questa pronuncia ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per chi promuove un’impugnazione inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha fornito una spiegazione dettagliata delle ragioni alla base della sua decisione. Le motivazioni possono essere così sintetizzate:
1. Genericità e Aspecificità: I motivi del ricorso sono stati giudicati “generici e aspecifici” rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico; è necessario individuare con precisione il vizio di legge o di motivazione che si contesta.
2. Ripetitività delle Censure: I ricorsi erano “meramente riproduttivi” di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti, ma solo verificare se la legge è stata applicata correttamente. Riproporre le stesse argomentazioni fattuali è un’operazione destinata al fallimento.
3. Valutazione dei Singoli Motivi: La Corte ha analizzato punto per punto le doglianze. Ad esempio, la questione delle attenuanti generiche per uno dei ricorrenti era già stata risolta positivamente in primo grado. Le contestazioni sulla responsabilità sono state definite “generiche” a fronte di un “solido quadro probatorio”. Infine, il coinvolgimento “attivo” dell’altra imputata era stato puntualmente motivato dalla Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. L’impugnazione deve essere tecnica, mirata e basata su vizi di legittimità chiaramente identificabili nella sentenza contestata. Non può essere un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente.
La decisione rafforza il ruolo della Corte di Cassazione come custode della corretta applicazione del diritto (ius constitutionis) e non come un giudice di terza istanza. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione del ricorso richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata per individuare specifici errori giuridici, evitando di riproporre argomenti di merito che non trovano spazio nel giudizio di legittimità.
Perché i ricorsi sono stati respinti senza un esame di merito?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi presentati erano generici, non specifici e si limitavano a riproporre questioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Non rispettavano i requisiti richiesti dalla legge per un ricorso in Cassazione, che è una sede di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
È possibile riproporre le stesse argomentazioni in Cassazione?
No. Come chiarito da questa ordinanza, il ricorso in Cassazione non può essere una mera riproduzione delle argomentazioni già presentate nei precedenti gradi di giudizio. È necessario formulare censure specifiche contro la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici, e non limitarsi a contestare la valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43952 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43952 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME nato a NAPOLI il 11/08/1996 COGNOME NOME nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 28/09/1996
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che i motivi sono generici e aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto al primo motivo, le attenuanti generiche risultavano già riconosciute e applicate sin dal primo grado; quanto al secondo e terzo motivo, la sentenza impugnata a pag. 4 ha definito “generiche” le contestazioni del Ragosta in punto di responsabilità, evidenziando per converso il solido quadro probatorio a suo carico, mentre per COGNOME alle pagg. 5-6 ha puntualmente motivato sul coinvolgimento “attivo” della imputata nell’attività di spaccio, escludendo le contestazioni in cui tale ruolo attivo non risultava provato; in ordine al quarto motivo, per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per il coinvolgimento della COGNOME nell’attività di spaccio. cfr. quanto sopra illustrato, e per la riduzione di pena per COGNOME, cfr. pag. 5);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammiSsibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/10/2024.