Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti dell’Impugnazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata porti a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i criteri che governano il giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata in concorso (artt. 110 e 612, comma 2, c.p.). La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato responsabile. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi principali. Con essi, contestava la sua responsabilità penale, sostenendo che i giudici di merito avessero travisato i fatti e applicato erroneamente la legge penale, in particolare per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato e la sua effettiva partecipazione al crimine.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile della Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando i motivi proposti, li ha giudicati entrambi inammissibili. La ragione principale di questa decisione risiede nella natura delle censure sollevate. I giudici hanno riscontrato che i motivi del ricorso non erano altro che “doglianze generiche” e “meramente riproduttive” di argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, la difesa non ha introdotto nuovi e specifici profili di illegittimità della sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse questioni di fatto già discusse.
Le Motivazioni della Corte
Nel motivare la sua decisione, la Suprema Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali. In primo luogo, ha sottolineato che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Il ricorso, invece, mirava proprio a sollecitare una “preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie”, senza peraltro allegare specifici e decisivi travisamenti del fatto che potessero emergere direttamente dagli atti. La Corte ha inoltre osservato che, in presenza di due sentenze conformi (quella di primo grado e quella d’appello), l’apparato giustificativo della decisione si rafforza, rendendo ancora più difficile scalfirne la tenuta logica, a meno che non si evidenzino vizi di macroscopica evidenza, assenti nel caso di specie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio cruciale del nostro sistema processuale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. È necessario, invece, individuare e dimostrare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico e ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame con un esborso di 3.000,00 Euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, meramente ripetitivi di censure già respinte nei gradi di merito, oppure se tenta di sollecitare una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità, invece di contestare specifici errori di diritto.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare vizi specifici della sentenza impugnata o nuove questioni di diritto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in Euro 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45163 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45163 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RODI COGNOME il 07/08/1960
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 110 e 612, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Rodi Garganico il 3 marzo 2018);
– che l’atto di impugnativa consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si censura l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sotto il profilo del travisamento del fatto e dell’erronea applicazione della leg penale in riferimento all’elemento soggettivo del reato ed alla compartecipazione criminosa del ricorrente, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 5 – 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, ricostruita la vicenda oggetto di giudizio, confermato il concorso nel reato dell’imputato evidenziando come nulla di decisivo fosse emerso dall’istruttoria dibattimentale atto ad escludere l’esistenza e la rilevanza dell’apporto offe dall’impugnante alla realizzazione del fatto medesimo), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativ lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inop travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente