Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Censure Generiche
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è quello che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi criticamente con la decisione impugnata. Questo provvedimento offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di specificità richiesti per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva condannato un soggetto per la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità illecita. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando le conclusioni dei giudici di merito riguardo allo scopo della detenzione della sostanza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. I giudici di legittimità non sono entrati nel merito della questione, ovvero non hanno riesaminato i fatti per stabilire se la detenzione fosse o meno finalizzata allo spaccio. La loro attenzione si è concentrata esclusivamente sui vizi procedurali dell’atto di impugnazione, ritenendoli talmente gravi da impedirne l’esame.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo. Le doglianze, cioè i motivi di lamentela, erano una semplice ripetizione dei profili di censura già presentati, esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse tesi difensive, ma una sede in cui si deve criticare la correttezza giuridica della decisione precedente.
In secondo luogo, e come diretta conseguenza, il ricorso mancava della necessaria specificità. L’appellante non ha sviluppato un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Invece di evidenziare specifici errori logici o giuridici nel ragionamento dei giudici d’appello, si è limitato a riaffermare la propria versione. I giudici hanno sottolineato come la sentenza di secondo grado fosse, al contrario, giuridicamente corretta, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia serve da monito: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È indispensabile redigere un atto di impugnazione che analizzi in modo specifico e critico la decisione contestata, evidenziandone i vizi con argomenti pertinenti e non meramente ripetitivi. In assenza di tali requisiti, l’impugnazione è destinata a fallire prima ancora di essere esaminata nel merito, con conseguenze economiche negative per chi l’ha proposta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una mera ripetizione di quelle già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, e perché mancava un confronto specifico e critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘specificità’ dei motivi di ricorso?
Per ‘specificità’ si intende che i motivi di ricorso non possono essere generici, ma devono individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici presenti nella sentenza impugnata, confrontandosi direttamente con il ragionamento sviluppato dal giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47427 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERLIZZI il 22/12/1994
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, dirette a contesta la finalità illecita della detenzione di sostanza stupefacente ascritta al ricorrente, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici d merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglian difensive, coerenti con riguardo .alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, argonnentect rispetto al quale il ricorso, del resto, non si confronta con la dovuta specificità;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.