Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada sempre percorribile. Un ricorso inammissibile viene respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali errori evitare per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato contestava diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui il giudizio sulla sua responsabilità penale, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.), e il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella specifica del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.).
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha interrotto il processo sul nascere, dichiarando il ricorso inammissibile.
Ricorso Inammissibile: Le Ragioni della Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una serie di vizi che inficiavano l’atto di impugnazione. La motivazione dell’ordinanza è un vademecum su come NON redigere un ricorso in Cassazione.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo e fondamentale errore del ricorrente è stato quello di presentare motivi di appello generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha formulato specifiche critiche alla sentenza di secondo grado, evidenziando precisi errori di diritto, ma si è limitato a riproporre le stesse difese. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Le Censure di Merito Non Ammesse in Cassazione
Un altro punto cruciale è che parte dei motivi del ricorso erano ‘versati in fatto’. Questo significa che il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e di dare una valutazione diversa da quella dei giudici di merito. Tale richiesta è inammissibile, poiché la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta nei gradi precedenti, a meno che non si dimostri un vizio logico o giuridico palese nella motivazione della sentenza impugnata. Cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorso sia stato proposto ‘in colpa’, ovvero con una negligenza grave nel non riconoscere l’evidente infondatezza o inammissibilità dei motivi. La Corte ha richiamato una sua precedente pronuncia (Corte cost. n. 186 del 2000) per giustificare questa condanna, sottolineando che l’impugnazione non deve essere un tentativo dilatorio o privo di seria fundamenta.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono state lapidarie e chiare. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché deduceva motivi generici, in parte versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale. La Cassazione ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse già fornito risposte logiche e giuridicamente corrette alle doglianze dell’imputato, rendendo il ricorso un’inutile ripetizione. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è la diretta e inevitabile conseguenza di questa superficialità nell’impugnazione.
Conclusioni: Cosa Imparare da Questa Ordinanza
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non è una terza occasione per ridiscutere i fatti del processo. Per avere una speranza di successo, è necessario individuare e argomentare con precisione i vizi di legittimità (errori di diritto o vizi di motivazione) della sentenza impugnata, evitando la mera riproposizione di difese già respinte. In caso contrario, il rischio concreto è una dichiarazione di ricorso inammissibile e una pesante condanna economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, basati su valutazioni di fatto e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Può solo valutare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza, ma non può riesaminare i fatti come se fosse un terzo grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1393 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 29/07/1983
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, in parte versati in fa (primo e secondo motivo), e meramente riproduttivi di profili di censura in merito al giudizio responsabilità, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62, cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cor territoriale (si veda le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.