Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente respinto dalla Corte di Cassazione. Il caso riguarda un imputato che, dopo una decisione del Tribunale, ha tentato di portare le sue ragioni davanti alla Suprema Corte, ma il suo appello è stato giudicato privo dei requisiti fondamentali per poter essere esaminato nel merito. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere un ricorso in modo specifico, critico e conforme alla legge e alla giurisprudenza consolidata.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Continuazione
All’origine della vicenda vi è un’istanza presentata da un soggetto al Tribunale di Siena. L’imputato chiedeva che diverse condanne a suo carico venissero unificate sotto il vincolo della “continuazione”, un istituto previsto dall’articolo 81 del codice penale. Questo meccanismo permette di considerare più reati, commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, come un unico reato continuato, con conseguente applicazione di una pena più favorevole.
Il Tribunale di Siena, con un’ordinanza del 2 aprile 2025, rigettava la richiesta. Avverso questo provvedimento, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi motivazionali nella decisione del giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione sulla continuazione dei reati, ma si è fermata a un’analisi preliminare dei motivi di ricorso, ritenendoli non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su tre pilastri argomentativi principali, che rappresentano dei principi cardine del giudizio di legittimità e spiegano perché il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Genericità e Richiesta di Riesame nel Merito
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso, pur articolato in un’unica doglianza, si limitava a postulare carenze motivazionali generiche. In sostanza, il ricorrente non ha mosso una critica specifica e puntuale al ragionamento del Tribunale, ma ha chiesto alla Cassazione un completo riesame della sua posizione. Questo non è consentito, poiché la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge.
Ripetitività delle Censure
In secondo luogo, la Corte ha osservato che i motivi del ricorso erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal Tribunale di Siena. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere una critica specifica delle argomentazioni della decisione impugnata, spiegando perché e in cosa il giudice precedente avrebbe sbagliato. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento, rende il ricorso sterile e, quindi, inammissibile.
Contrasto con la Giurisprudenza Consolidata
Infine, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le tesi giuridiche proposte erano in palese contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione tra reati. Ignorare o sostenere tesi contrarie a principi di diritto ormai stabili, senza offrire argomenti solidi e innovativi per un eventuale ripensamento, è un’altra causa che conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso: l’atto di impugnazione non può essere una semplice lamentela generica. Deve essere un’analisi tecnica e critica, che individui con precisione i vizi del provvedimento impugnato e li articoli in conformità con i limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna a sanzioni economiche. Pertanto, la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima perizia, specificità e un solido ancoraggio alla normativa e alla giurisprudenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché era generico, si limitava a ripetere argomentazioni già respinte dal giudice precedente e chiedeva un riesame dei fatti non consentito in sede di legittimità. Inoltre, le tesi giuridiche proposte erano in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘continuazione’ tra reati nel contesto di questa ordinanza?
La continuazione è un istituto giuridico (art. 81 cod. pen.) che permette di considerare più reati, commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, come un’unica violazione di legge ai fini della determinazione della pena, portando a un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31983 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31983 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato il 01/01/1988
avverso l’ordinanza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di SIENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Siena il 2 aprile 2025, che veniva presentato nell’interesse di rb -e-dt, –NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, che veniva articolato attraverso un’unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell’ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di NOME COGNOME che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di Siena, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Ritenuto, infine, che il ricorso di El Motaki si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll settembre 2025.