Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e una profonda comprensione dei suoi limiti. Un recente provvedimento ha chiarito, ancora una volta, le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché la specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati previsti dagli articoli 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (ricettazione) del codice penale, ha proposto ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si concentravano principalmente sulla presunta erronea valutazione dell’elemento soggettivo dei reati, contestando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito.
In sostanza, la difesa mirava a offrire una diversa interpretazione delle prove e dei dati processuali, sostenendo che non vi fosse la prova della consapevolezza necessaria per configurare i delitti contestati.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che definiscono chiaramente il perimetro del giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha articolato le sue motivazioni distinguendo i vizi di ciascun motivo di ricorso, riconducendoli tutti a un difetto comune: la mancanza di specificità e la pretesa di un riesame del merito.
Il Divieto di Sovrapporre una Nuova Valutazione delle Prove
Il primo motivo di ricorso, relativo al reato di cui all’art. 474 c.p., è stato respinto perché proponeva una “diversa lettura dei dati processuali”. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado di merito”. Non può, cioè, sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, del giudice dei gradi precedenti. Questo principio, sancito anche dalla celebre sentenza delle Sezioni Unite “Jakani”, impedisce alla Suprema Corte di riesaminare i fatti, limitando il suo controllo alla sola violazione di legge e ai vizi di motivazione palesi.
La Genericità del Ricorso Inammissibile
Anche il secondo motivo, riguardante il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorso si limitava a “reiterare l’atto di appello”, riproponendo le stesse questioni già adeguatamente esaminate e confutate dalla Corte d’Appello. Un ricorso è considerato generico e, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, quando non vi è una reale correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente. In altre parole, non è sufficiente ripetere le proprie tesi, ma è necessario dimostrare specificamente dove e perché la sentenza di secondo grado ha errato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: il ricorso per cassazione è uno strumento straordinario, non un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere chirurgico, focalizzandosi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna a sanzioni pecuniarie. La difesa tecnica deve quindi elaborare motivi nuovi e specifici, che si confrontino criticamente con la ratio decidendi del provvedimento che si intende impugnare.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge, ad esempio perché tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti (non consentita in Cassazione) o perché i motivi sono generici, cioè non si confrontano specificamente con le ragioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” o “ripetitivo”?
Significa che il ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza contestare in modo specifico e pertinente le motivazioni con cui il giudice d’appello le ha confutate.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10546 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10546 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 13/03/1986
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in ordine all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 474 cod. pen., propone una diversa lettura dei dati processuali ed un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non consentito in cassazione per il divieto per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nel giudizio merito (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
considerato che ad analoghe conclusioni è possibile pervenire in ordine al secondo motivo di ricorso che, lamentando il difetto di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 648 cod. pen. (capo b), reiter l’atto di appello, adeguatamente confutato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenz impugnata);
ritenuto che anche in relazione all’ulteriore doglianza (che deduce la mera violazione amministrativa), il secondo motivo di ricorso si limita a riproporre le ragioni già discusse e confutate dal giudice del gravame (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.