Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11096 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stancheva NOME e NOME ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 10/11/2022 dal Tribunale di Rimini per il reato di furto pluriaggravato in concorso con una terza persona.
Deducono erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen., nonché degli artt. 62, n. 4, e 133, n. 2, cod. pen.
I ricorsi sono inammissibili, perché entrambi i motivi di cui sono costituit riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 3, 4 e 5; quanto al secondo motivo, le pp. 5, 6 7), rispetto ai quali le ricor non operano alcun confronto critico, appalesandosi del tutto generiche le loro censure. Giova, inoltre, ricordare che, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ess risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitri sia assistita da motivazione manifestamente illogica.
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
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