Ricorso in Cassazione: Perché la Semplice Ripetizione non Basta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente, infatti, essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è necessario articolare motivi di critica che non si limitino a ripetere quanto già sostenuto e respinto nei precedenti gradi di giudizio. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale proprio per la sua genericità, fornendo importanti lezioni pratiche.
I Fatti del Caso
Due persone venivano condannate in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di furto pluriaggravato in concorso. La difesa, non accettando la pronuncia di condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su una presunta erronea applicazione della legge penale, in particolare riguardo alla configurabilità del tentativo di reato e alla valutazione delle circostanze attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non avessero i requisiti minimi per essere esaminati, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto le doglianze. I giudici hanno evidenziato due principi fondamentali del processo penale di legittimità:
1. Genericità e Ripetitività dei Motivi: Il ricorso è stato considerato inammissibile perché i motivi proposti non erano altro che una riproduzione delle stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Le ricorrenti non hanno operato un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a ripresentare le medesime censure. Questo comportamento processuale rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
2. Discrezionalità del Giudice di Merito sulla Pena: La difesa aveva criticato anche la determinazione della pena (il trattamento sanzionatorio). La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in sede di legittimità solo se risulta frutto di arbitrarietà o basata su una motivazione manifestamente illogica, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ci ricorda che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le stesse difese. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che i motivi del ricorso siano specifici e critici. Devono individuare con precisione l’errore di diritto o il vizio logico commesso dal giudice precedente, argomentando in modo puntuale il perché la sua decisione sia errata. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna a ulteriori spese, aggravando la posizione del condannato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando i motivi proposti sono generici e si limitano a riprodurre censure già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice di merito, senza operare un reale confronto critico con la sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. La determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione è frutto di puro arbitrio o se la motivazione che la sostiene è manifestamente illogica, evenienze non riscontrate in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso esaminato dove la sanzione è stata di tremila euro per ciascuna ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il 05/07/1995
NOME nato il 25/11/2002
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stancheva NOME e NOME ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 10/11/2022 dal Tribunale di Rimini per il reato di furto pluriaggravato in concorso con una terza persona.
Deducono erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen., nonché degli artt. 62, n. 4, e 133, n. 2, cod. pen.
I ricorsi sono inammissibili, perché entrambi i motivi di cui sono costituit riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 3, 4 e 5; quanto al secondo motivo, le pp. 5, 6 7), rispetto ai quali le ricor non operano alcun confronto critico, appalesandosi del tutto generiche le loro censure. Giova, inoltre, ricordare che, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ess risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitri sia assistita da motivazione manifestamente illogica.
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
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