Ricorso Inammissibile: Conseguenze di Motivi Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e argomentazioni giuridiche solide. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile perché basato su doglianze generiche e ripetitive non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la logica della Corte e le implicazioni pratiche per chi intende impugnare una sentenza.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello competente. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio.
Le sue censure si concentravano su tre punti principali:
1. Presunti errori nel trattamento sanzionatorio.
2. La mancata esclusione della recidiva.
3. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza di tale declaratoria è duplice e onerosa per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha ritenuto che le doglianze formulate dall’imputato fossero “generiche e reiterative” di quelle già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti corretti dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorrente non ha sollevato nuove e specifiche violazioni di legge, ma ha tentato di rimettere in discussione la valutazione dei fatti già compiuta nei gradi di merito.
Questo approccio è precluso in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può chiedere una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Proporre argomentazioni che si traducono in una mera “sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto” è un errore che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito chiaro: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente ineccepibile. Non è sufficiente essere insoddisfatti della sentenza d’appello; è necessario individuare specifici vizi di legittimità (errori nell’interpretazione o applicazione della legge) o vizi di motivazione (illogicità manifesta o contraddittorietà). La semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte, senza evidenziare un errore di diritto commesso dal giudice precedente, si risolve in un’azione inutile e costosa. La condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate, garantendo che l’accesso al massimo organo della giurisdizione sia riservato a questioni di reale rilevanza giuridica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando le doglianze sono formulate in modo generico e ripetitivo rispetto a quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato l’imputato prima di ricorrere in Cassazione?
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione, disciplinato dall’articolo 385 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47505 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47505 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla omessa esclusione della recidiva e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze generiche e reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023