Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quanto già discusso e respinto in appello. Analizziamo insieme questa decisione per capire i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna in primo grado per un reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. 309/1990, la legge sugli stupefacenti. La sentenza viene confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato, decide di proporre ricorso per Cassazione. I suoi motivi si concentrano su un unico punto: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione (ovvero, se le attenuanti generiche fossero o meno dovute), ma si sono fermati a un esame preliminare, riscontrando difetti che impedivano una valutazione approfondita. La conseguenza diretta è che la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva, e l’imputato è stato condannato a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale che regolano l’accesso al giudizio di legittimità:
1. Genericità e Ripetitività dei Motivi: I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni dell’imputato fossero semplici “doglianze reiterative”. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse questioni già sollevate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve presentare critiche nuove e specifiche alla sentenza impugnata, non può essere una fotocopia dei motivi d’appello.
2. Divieto di Rivalutazione dei Fatti: Il secondo punto cruciale è che il ricorso, di fatto, chiedeva alla Cassazione una “mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto”. La Suprema Corte non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito che hanno condotto il processo.
La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già fornito una risposta adeguata e ben argomentata ai rilievi dell’imputato, rendendo il successivo ricorso privo di fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante monito: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi su vizi di legittimità chiari e specifici. La presentazione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta un aggravio economico per il ricorrente, che deve farsi carico delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legge e non dei fatti, e sottolinea l’importanza di evitare impugnazioni dilatorie o fondate su argomenti già vagliati e respinti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono formulati in modo generico, sono una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla corte precedente, o quando si chiede alla Corte una rivalutazione dei fatti del caso, compito che non le spetta.
Cosa succede se un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le attenuanti generiche?
È possibile solo se si lamenta una violazione di legge o un vizio di motivazione evidente e specifico da parte del giudice di merito. Non è possibile se la richiesta si limita a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto già considerati nei gradi precedenti, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47497 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47497 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle formulate in maniera molto generica e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pag. 1 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023