Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44818 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44818 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BRA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ENGEN( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell’AVV_NOTAIO, che si è riportata ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26/09/2022 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 11/04/2019 del Tribunale di Asti ad esito di rito abbreviato, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo d) nei confronti di COGNOME NOME perché estinto per prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena per i residui reati ascritti (capo c) e capo senza indicazione letterale, artt. 81 e 648 cod. pen.) e
derubricando il reato contestato al COGNOME NOME in quello di cui all’art. 624-bis cod. pen., con rideterminazione della pena.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, per mezzo dei propri difensori, hanno presentato ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso COGNOME NOME.
3.1. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale quanto alla condotta tipica del reato di ricettazione di cui al capo c) della rubrica; la condotta è stata contestata in forma alternativa e quindi incerta, con mancata indicazione del momento consumativo del reato; nonostante le deduzioni difensive sul punto la Corte di appello ha motivato in modo apodittico e sostanzialmente apparente.
3.2. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria, con riferimento al capo c) della rubrica, quanto all’elemento soggettivo del reato, in punto di consapevolezza dell’origine delittuosa dei beni oggetto di contestazione; la Corte di appello non ha adeguatamente considerato il portato delle sommarie informazioni testimoniali di COGNOME NOME e COGNOME NOME, di fatto travisate ed omesse nella considerazione della decisione.
3.3. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica nell’aver ritenuto inattendibile quanto dichiarato dall’COGNOME e dalla COGNOME in ordine al possesso dei beni in capo al ricorrente; COGNOME ha fornito una adeguata motivazione circa la provenienza del bene, di fatto confermata dalla madre dello stesso.
3.4. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica ed omessa quanto all’elemento soggettivo in relazione al capo di imputazione privo di lettera identificativa; la Corte di appello ha di fatto travisato le dichiarazioni del COGNOME.
3.5. Violazione di legge per mancata derubricazione dei fatti contestati ai sensi dell’art. 712 cod. pen.
3.6. Vizio della motivazione perché omessa quanto alla richiesta di derubricazione proposta con i motivi di appello.
3.7. Violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la recidiva.
3.8. Vizio della motivazione perché omessa in ordine alla disapplicazione della recidiva.
3.9. Violazione di legge ed inosservanza di legge penale in ordine al contenimento della pena nei minimi edittali, sia in ordine agli aumenti in continuazione che con riferimento alla pena base irrogata.
3.10. Vizio della motivazione perché omessa con riferimento all’esplicita richiesta di contenimento nei minimi edittali sia per gli aumenti in continuazione che per la determinazione della pena base.
Ricorso COGNOME.
4.1. Nullità della sentenza per carenza e vizio logico di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, trattandosi di persona incensurata.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, COGNOME perché proposti con COGNOME motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
In via preliminare occorre considerare come nel caso concreto, quanto al giudizio di responsabilità dell’COGNOME, ricorra una c.d. doppia conforme, tenuto conto delle considerazioni rese dal giudice di primo grado ad esito del rito abbreviato e dalla Corte di appello, in senso del tutto conforme, con piena condivisione del percorso logico argomentativo del giudice di primo grado.
2.1. La Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente COGNOME con motivazione del tutto conforme e piena condivisione delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado. Vi è stata, dunque, non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell’analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa. Si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 2772 1801; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n.
13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme, anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso devono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01). In tal senso, neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all’evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente, e priva di aporie.
In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, COGNOME, Rv. 25964301; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 256879-01).
2.2. Inoltre i numerosi motivi di ricorso presentati dall’COGNOME si caratterizzano per la loro evidente reiteratività rispetto ai motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita ed argomentata, in assenza di aporie, della Corte di appello di Torino. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo
COGNOME
deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).
Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, come emerge anche da alcune delle conclusioni proposte, così come nell’articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un’evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, atteso che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
3. Ricorso COGNOME.
3.1. il primo motivo di ricorso è generico ed aspecifico, omettendo non solo il confronto con la motivazione sul punto (che ha specificato contesto ed elementi che portavano al rinvenimento nella disponibilità dello stesso di beni provento di furto senza alcuna giustificazione attendibile pag. 6 e seg.), ma anche con la contestazione che, come correttamente osservato dal Procuratore generale, richiama la commissione del fatto in luogo imprecisato
e all’accertamento in Bra il 3/07/2017. Tale indicazione, soddisfa, all’evidenza, ai fini del rispetto delle garanzie difensive, il requisito di adeguata e puntuale descrizione del fatto e di corretta individuazione del momento consumativo ai fini dell’accertamento del termine di prescrizione o della competenza territoriale. Il motivo di ricorso ha omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza in correlazione con l’imputazione, limitandosi a proporre una propria lettura alternativa quanto ad una serie di elementi assolutamente univoci e concordanti, per come logicamente richiamati dalla Corte di appello.
generiche e basate su di una lettura parcellizzata dell’insieme delle circostanze considerate dalla Corte di appello, anche tenuto conto della posizione del coimputato COGNOME.
La Corte di appello ha dato una lettura unitaria ed articolata di una serie di dati estremamente significativi ed ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di ricettazione l’imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, COGNOME, Rv. 268643-01).
In presenza, dunque, di una serie di elementi significativi, come luogo, modalità della detenzione del bene, caratteristiche del bene stesso, luogo di detenzione, caratteristiche del luogo, del tutto incompatibili con lo svolgimento di una attività professionale, il sostanziale silenzio dell’imputato rappresenta solo uno degli elementi che convergono in modo univoco a rappresentare la piena responsabilità dello stesso, senza in alcun modo poter essere giustificato anche un diverso inquadramento giuridico del fatto come esplicitamente evidenziato, con motivazione chiara e coerente, dal giudice di merito.
3.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Valgono all’evidenza le argomentazioni appena spese al § 3.2., essendosi la difesa limitata a reiterare le argomentazioni già proposte con l’atto di appello senza confrontarsi con la motivazione.
3.4. Anche il quarto motivo di ricorso non è consentito, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente si limita a fornire una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, limitandosi a richiamare un asserito travisamento delle dichiarazioni rese dal COGNOME (rispetto alle quali non articola neanche un’effettiva prova di resistenza al fine di dimostrane l’assoluta decisività). Valgono i principi già richiamati ai § 2.1., 2.2., 2.3.
3.5. Manifestamente infondati sia il quinto che il sesto motivo di ricorso; evidentemente la chiara argomentazione della Corte di appello, che ha ricostruito le condotte in termini di ricettazione, esclude per incompatibilità logica la possibilità di una ricostruzione in diversi termini al fine di giungere
ad una qualificazione giuridica in termini difformi delle condotte contestate. Non ricorre in tal senso la lamentata violazione di legge, ricorrendo una compiuta considerazione degli elementi acquisiti e un corretto in quadramento giuridico degli stessi, né tanto meno un’omessa motivazione sul punto. Le censure risultano, quindi, disattese dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1 lett. e) , cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, COGNOME, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 256879-01).
3.6. Il settimo ed ottavo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, oltre che generici nella loro articolazione in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato come elemento oggettivo la ricorrenza di precedenti penali, anche della stessa specie a carico del ricorrente, proprio in considerazione dell’identica censura proposta con l’atto di appello avverso alla specifica motivazione sul punto anche del giudice di primo grado.
3.7. Anche il nono e decimo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, oltre che generici nella loro articolazione. Il ricorrente lamenta un mancato contenimento della pena e degli aumenti in continuazione in modo del tutto generico e senza alcun confronto con la motivazione della Corte di appello. In tal senso, occorre ribadire il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è
insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).
Nello stesso senso quanto agli aumenti in continuazione si deve osservare come il ricorrente non abbia evidenziato una sproporzione dell’aumento in continuazione oggetto di decisione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l’irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01).
Anche l’unico motivo proposto dal COGNOME è manifestamente generico, oltre che generico nella sua articolazione, quanto alla determinazione della pena, non essendo stato allegato, e non ricorrendo in effetti, in ordine alla misura concessa delle circostanze attenuanti generiche, alcun vizio logico e di ragionamento, tra l’altro neanche argomentato in modo esplicito dal ricorrente.
I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, oltre che al pagamento della somma di euro tremila ciascuno, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 ottobre 2023.