Ricorso inammissibile: quando è generico e ripetitivo
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità possa portare non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i principi applicati e le loro implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per una fattispecie di reato legata agli stupefacenti, qualificata come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la qualificazione giuridica della condotta.
Il fulcro del ricorso verteva su profili di censura già ampiamente discussi e valutati nel precedente grado di giudizio. In sostanza, la difesa non introduceva nuovi e specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già disattese dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e ha emesso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se la qualificazione del reato fosse corretta o meno. L’esame si è fermato a un livello preliminare, quello appunto dell’ammissibilità del ricorso stesso, che è stato giudicato carente dei requisiti minimi richiesti dalla legge.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha qualificato i motivi del ricorso come “generici e meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridiche corrette. Presentare un ricorso in Cassazione non significa avere una terza opportunità di giudizio sui fatti; il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Riproporre le stesse identiche argomentazioni, senza evidenziare un vizio specifico di legittimità, rende l’impugnazione priva di fondamento.
In secondo luogo, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è stata giustificata richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000). Secondo tale principio, la sanzione si applica quando il ricorrente è in colpa per aver causato l’inammissibilità. In questo caso, la genericità e la natura ripetitiva del ricorso sono state considerate una chiara manifestazione di tale colpa, rendendo doverosa l’applicazione della sanzione economica.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico, specifico e mirato a denunciare vizi di legittimità e non un semplice tentativo di ottenere un riesame dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche costi aggiuntivi e sanzioni. Per i professionisti del diritto e per i loro assistiti, questa decisione serve come monito sull’importanza di redigere impugnazioni fondate su motivi solidi e pertinenti, evitando di sovraccaricare il sistema giudiziario con ricorsi palesemente infondati.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a dedurre un motivo vago e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza specificare con chiarezza i vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se ritenuto in colpa per aver causato l’inammissibilità, anche al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il ricorrente è stato condannato a tale pagamento perché la Corte ha ritenuto che non si potesse escludere una sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La presentazione di un ricorso con motivi generici e ripetitivi è stata considerata una condotta colposa che giustifica l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44801 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44801 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla qualificabilità della condotta ai sensi del comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagina 2 della motivazione);
ritenuto.che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dé I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente