Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una semplice ripetizione di quanto già discusso nei gradi precedenti. Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più comuni di una strategia difensiva non adeguata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la riproposizione delle stesse argomentazioni portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due questioni principali: la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (ipotesi di lieve entità per reati legati agli stupefacenti) e il diniego della sospensione condizionale della pena. Questi stessi punti erano già stati ampiamente discussi e motivatamente respinti dalla Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso in Cassazione non può essere una mera riproduzione delle censure già formulate in appello. È necessario, invece, che l’impugnazione si confronti criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziando specifici vizi di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato per due ragioni principali:
1. Genericità e Ripetitività dei Motivi: I giudici hanno sottolineato come i motivi del ricorso fossero “generici e meramente riproduttivi” di argomenti già vagliati e disattesi dalla Corte d’Appello. La difesa non ha introdotto nuovi profili di illegittimità o errori logico-giuridici nella sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le medesime questioni.
2. Correttezza della Sentenza Impugnata: La Corte di Cassazione ha dato atto che la Corte territoriale aveva già fornito “corretti argomenti giuridici” per respingere le richieste dell’imputato, sia in merito alla riqualificazione del reato sia riguardo alla sospensione della pena. Non sussistevano, quindi, i presupposti per un annullamento della decisione.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è giustificata, secondo i giudici, dalla “colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, richiamando un principio affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000). In pratica, chi propone un ricorso palesemente infondato deve farsi carico delle conseguenze economiche del proprio operato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: l’appello in Cassazione è un rimedio straordinario, destinato a correggere specifici errori di diritto, non a ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Proporre un ricorso senza articolare critiche precise e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata equivale a presentare un ricorso inammissibile, con il rischio concreto di aggravare la posizione del proprio assistito con ulteriori sanzioni economiche. È quindi essenziale un’analisi approfondita della sentenza di secondo grado per individuare vizi concreti e non limitarsi a una sterile riproposizione di argomenti già sconfitti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte con argomenti corretti dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Risposta: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Su quale base giuridica si fonda la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende?
Risposta: La condanna si fonda sul principio che il ricorrente ha agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità del proprio ricorso, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3472 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3472 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ai dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e al diniego della sospensione condizionale della pena già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cort territoriale (si vedano le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.