Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per l’imputato. Il caso riguarda un uomo condannato per ricettazione, il cui ricorso è stato giudicato troppo generico e ripetitivo per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di ricettazione emessa nei confronti di un individuo. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Cagliari, che ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato. Non rassegnato, l’uomo ha proposto ricorso per Cassazione, tentando di ribaltare l’esito dei precedenti gradi di giudizio.
L’Impugnazione e la Genericità dei Motivi
L’intero ricorso si basava su un unico motivo d’impugnazione, nel quale la difesa sollevava doglianze cumulative riguardanti la valutazione del dolo e delle prove. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato gli elementi a carico dell’imputato, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse inadeguata e illogica. Tuttavia, come vedremo, questa contestazione non è stata ritenuta sufficiente dalla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione: perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato l’impugnazione, dichiarandola inammissibile per diverse ragioni. Innanzitutto, i giudici hanno qualificato le doglianze come “del tutto generiche”. La difesa, infatti, si era limitata a reiterare le stesse critiche già avanzate e respinte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale per rigettarle.
La Suprema Corte ha sottolineato che il difensore non si è rapportato “in termini di puntualità censoria” con la motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici d’appello fosse errato, ma ha semplicemente riproposto la propria tesi. Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché non consente alla Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità. Inoltre, la Corte ha evidenziato come la difesa lamentasse l’omissione di alcune deduzioni difensive senza però chiarirne la consistenza né la decisività ai fini del giudizio. Un’affermazione così vaga non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le Conclusioni: lezioni pratiche per un ricorso efficace
La decisione in esame è un monito fondamentale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico e mirato. Non basta esprimere un generico dissenso con le conclusioni dei giudici di merito. È necessario individuare e argomentare vizi logici o violazioni di legge precisi presenti nella motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le argomentazioni dei gradi precedenti equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sul fatto, cosa che non rientra nei suoi poteri. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano del tutto generiche e si limitavano a ripetere argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando non individua critiche puntuali e specifiche contro il ragionamento del giudice, ma si limita a riproporre tesi difensive già disattese o a lamentare in modo vago la mancata considerazione di alcuni elementi, senza spiegarne la rilevanza decisiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39808 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che confermava la penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione ascrittogli e il relativo trattamen sanzionatorio;
rilevato che le cumulative doglianze svolte nell’unico motivo d’impugnazione sono del tutto generiche, reiterando rilievi in punto di dolo e valutazione della prova che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di adeguata motivazione, priva di aporie e frizioni logiche; che il difensore non si rapporta in termini di puntualità censoria agli argomenti posti a fondamento della reiezione del gravame dai giudici d’appello, che hanno fatto corretta applicazione dei principi costantemente enunziati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla prova del dolo, e lamenta la pretermissione di deduzioni difensive di cui non chiarisce né la consistenza né la decisività;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pre ‘dente