Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e frequenti nel giudizio di cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i principi fondamentali che regolano l’accesso al suo giudizio, sottolineando come la genericità e la reiterazione dei motivi siano ostacoli insormontabili. Il caso in esame riguarda due donne condannate per una serie di reati, tra cui stalking e violazione di domicilio, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è scontrato con i rigorosi paletti procedurali del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha origine dalla condanna di due imputate per i reati di concorso in atti persecutori (art. 612-bis c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e violazione di domicilio aggravata dalla violenza alla persona (art. 614 c.p.), commessi ai danni di una terza persona.
La sentenza di primo grado, che affermava la loro colpevolezza, è stata interamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Di fronte a questa “doppia conforme” di condanna, le imputate hanno deciso di presentare un unico atto di ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge in relazione alla loro affermazione di responsabilità per il delitto di violazione di domicilio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al percorso processuale delle imputate e rendendo definitiva la loro condanna. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono chiaramente i limiti e la funzione del giudizio di cassazione.
Genericità e Reiteratività dei Motivi
Il motivo principale alla base della declaratoria di inammissibilità è la natura dei motivi presentati. La Corte ha osservato che le argomentazioni delle ricorrenti non erano specifiche, ma si limitavano a riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio è considerato inefficace, poiché il ricorso in Cassazione deve contenere una critica mirata e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o violazioni di legge, e non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte nei gradi precedenti.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Un altro punto cardine della decisione è il ribadito divieto per la Corte di Cassazione di procedere a una nuova valutazione dei fatti. Il giudizio di legittimità, infatti, non è un “terzo grado di merito”. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti o valutare nuovamente le prove, come la credibilità di un testimone. Queste attività sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. Il ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché, di fatto, chiedeva alla Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logica e congrua, già effettuata dalla Corte d’Appello.
Le motivazioni
Nelle motivazioni dell’ordinanza, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, in caso di sentenze di primo e secondo grado concordanti (la cosiddetta “doppia conforme”), le due motivazioni si integrano a vicenda, formando un unico e complessivo corpo argomentativo. Di conseguenza, per superare questo solido impianto, il ricorrente deve avanzare critiche specifiche e pertinenti che ne mettano in luce le lacune o le illogicità, non limitandosi a riproporre vecchie questioni.
La Corte ha evidenziato che il motivo di ricorso relativo alla violazione di domicilio era “puramente contestativo e reiterativo”, in quanto la Corte d’Appello aveva già illustrato in modo completo e immune da vizi logici le ragioni della credibilità della persona offesa e la dinamica dell’intrusione violenta nel suo domicilio. Tentare di offrire una ricostruzione alternativa dei fatti in sede di legittimità è un’operazione non consentita. Infine, la Corte ha specificato che anche una memoria difensiva successiva non ha aggiunto elementi nuovi o diversi tali da modificare le conclusioni già raggiunte.
Le conclusioni
La decisione in commento è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e della sostanza giuridica di un ricorso per cassazione. L’esito di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta conseguenze concrete: la condanna diventa definitiva e le ricorrenti sono obbligate a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a causa della “colpa nella formulazione dei motivi”. Questo caso insegna che l’accesso al giudizio di legittimità richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali, e che una strategia difensiva basata sulla mera riproposizione di argomenti già disattesi è destinata al fallimento.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile quando è fondato su motivi non specifici, generici o indeterminati, che si limitano a riproporre le stesse ragioni già esaminate e respinte dal giudice precedente, oppure quando mira a una rilettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o la credibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o valutare nel merito i fatti del processo. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non agire come un giudice di “terzo grado”.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso (ad esempio, perché manifestamente infondato), può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CHIAVENNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CHIAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico atto di ricorso, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato l’affermazione di reità dell imputate per i reati di cui agli artt.110, 612 bis, 582,585 in relazione all’art. 576 n. 5 co. 1 e co. 4 cod. pen., commessi in danno di COGNOME NOME, come sancita dalla sentenza di primo grado;
ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e second grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondament delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con q precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, COGNOME.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, COGNOME e altro);
rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenut infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tr recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);
rilevato dunque che il comune motivo del ricorso, volto a lamentare violazione di legge in relazione all’affermazione di reità per il delitto di cui all’art. 614 commi 1 e 4 cod. puramente contestativo e reiterativo delle lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da illogicità, dalla sentenza di secondo grado, che ha illustrato compiutamente le ragioni del giudizio di credibilità intrinseca della persona offesa e la dinamica dell’intrusion di lei domicilio con contestuale violenza alla persona (pag.5);
ritenuto che la memoria difensiva inoltrata nell’interesse delle imputate il 15/11/20 nulla consenta di aggiungere o di modificare rispetto alle conclusioni così rassegnate;
ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. ben., alla declaratoria di inammissibili ricorso, conseguano la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023