Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere convinti della propria ragione. È fondamentale che il ricorso rispetti precisi requisiti formali e sostanziali, pena una declaratoria di ricorso inammissibile. Con l’ordinanza n. 1374/2024, la Suprema Corte ribadisce due principi cardine: la necessità di evitare motivi generici e la futilità di riproporre le medesime censure già respinte in appello. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per i reati di lesioni personali aggravate e violenza privata. Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la presunta carenza di motivazione da parte dei giudici di merito nell’affermare la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità per due ragioni fondamentali, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi che ogni avvocato penalista dovrebbe tenere a mente nella redazione di un ricorso per Cassazione.
1. La Reiterazione dei Motivi di Appello
Il primo vizio riscontrato è stata la natura manifestamente infondata del motivo, in quanto reiterativo. Il ricorrente, infatti, non ha fatto altro che riproporre alla Cassazione le stesse identiche censure che aveva già sollevato nell’atto di appello e che la Corte territoriale aveva puntualmente esaminato e respinto con una motivazione ritenuta logica e coerente. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può tentare nuovamente la stessa strategia difensiva. È necessario, invece, censurare specificamente i vizi logici o giuridici presenti nella sentenza d’appello, non semplicemente ripetere argomenti già vagliati.
2. La Genericità del Motivo e il Ruolo del Giudice di Legittimità
Il secondo profilo di inammissibilità riguarda la genericità del motivo. Il ricorso si limitava a offrire alla Corte frammenti di prove o indizi, chiedendo implicitamente ai giudici di legittimità di compiere una nuova valutazione del materiale probatorio. Questo, però, è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ruolo della Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non è quello di decidere ‘se i fatti si sono svolti in un certo modo’, ma di controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Sollecitare una ‘diretta interpretazione’ degli elementi probatori, come fatto dal ricorrente, snatura la funzione della Cassazione e rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante sull’approccio tecnico necessario per adire la Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile formulare motivi specifici, nuovi e pertinenti, che attacchino la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, senza mai sconfinare in una richiesta di riesame dei fatti. In caso contrario, come dimostra questa pronuncia, la porta della Suprema Corte resterà inesorabilmente chiusa.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato perché si limita a ripetere le stesse censure già respinte nel precedente grado di giudizio (motivo reiterativo) e quando è formulato in modo generico, sollecitando un riesame dei fatti anziché un controllo sulla corretta applicazione della legge (controllo di legittimità).
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘reiterativo’?
Significa che il ricorso ripropone le medesime argomentazioni e doglianze già presentate nell’atto di appello e che sono state già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello con una motivazione considerata logica e priva di vizi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dal giudice (in questo caso tremila euro), da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SEREGNO il 09/11/1977
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 20 marzo 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Sondrio in composizione monocratica del 14 aprile 2022 per i delitti di cui agli artt. 582 comma secondo, 610 comma primo e 61 n. 2 cod. pen.
-Considerato che l’unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la carenza della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità è manifestamente infondato in quanto reiterativo delle medesime censure già dedotte con l’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 3 della sentenza impugnata) con motivazione immune da vizi logici;
Considerato inoltre che il motivo risulta altresì generico atteso che offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitando quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, P.G. contro COGNOME, Rv. 253774).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore COGNOME Il Presidente