Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un esempio lampante ci viene fornito dall’ordinanza in esame, che chiarisce quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale per genericità e mera reiterazione dei motivi. Questo principio è cruciale: per avere una possibilità di successo in Cassazione, non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario demolire la logica della decisione che si contesta.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di resistenza e danneggiamento. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, non rassegnato, ha deciso di portare il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso erano molteplici: sosteneva l’assenza dell’elemento psicologico del dolo nel reato di danneggiamento, la legittimità della sua reazione e contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Il Ricorso per Cassazione e il Vizio di Genericità
Il ricorrente ha presentato alla Cassazione una serie di doglianze che, secondo i Giudici di legittimità, mancavano di un requisito essenziale: la specificità. La difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché non si confronta in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, l’atto di impugnazione era una copia di quello precedente, ignorando completamente le ragioni per cui i giudici del secondo grado avevano ritenuto infondate le sue tesi. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni delle sentenze precedenti.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito un principio consolidato. I motivi di ricorso sono stati definiti ‘generici e meramente reiterativi’. I giudici hanno evidenziato come l’imputato non si sia ‘misurato in alcun modo’ con la motivazione ‘coerente’ della Corte d’Appello. La deduzione sulla mancanza del dolo, ad esempio, è stata definita ‘apodittica’ e smentita dalle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio sono state respinte. La Suprema Corte ha ritenuto che la decisione di negare la sospensione condizionale della pena fosse sorretta da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’, basata su un adeguato esame della ‘pericolosità dell’imputato’. La sentenza impugnata, quindi, aveva correttamente valutato tutti gli elementi a disposizione, superando le deduzioni difensive.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi in cui il ricorso viene respinto per inammissibilità, ravvisando una colpa del ricorrente nel promuovere un’impugnazione priva dei requisiti di legge. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico e mirato, che dialoga criticamente con la sentenza che intende contestare, pena la sua immediata e onerosa archiviazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena non è stata concessa perché la sentenza impugnata, con una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica dalla Cassazione, ha valutato le deduzioni difensive come superate dalla pericolosità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1066 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1066 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 21/11/1996
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza e danneggiamento deducendo violazione di legge in relazione all’art. 635, comma 2, cod. pen. per assenza dell’elemento psicologico d reato e legittima reazione alla resistenza e violazione di legge per mancata applicazione de circostanze attenuanti generiche e diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione in assenza di esame della documentazione depositata dalla difesa sulla personalità dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d’appello, disattesi dai g del gravame con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo stant la deduzione apodittica del difetto del dolo del reato smentito dalle prove acquisite ed esamin a pag. 3.
Lo stesso è a dirsi per le censure sulla determinazione del trattamento punitivo, peral non proposta in appello con riferimento alla sospensione condizionale della pena e alla no menzione, in quanto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illog motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive ritenute superate dalla pericolosità dell’imputato.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nel determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.