Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47316 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47316 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITA il 20/10/1970
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello dì Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di San Maria Capua Vetere che ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all 589, commi 1, 2 e 4, perché per imprudenza e negligenza, nonché in violazione de norme del codice della strada (art 140, 141, 142, 148 e 149 d.lgs. 30 aprile 1 285), percorrendo alla guida dell’autovettura Audi 4 l’autostrada Al, con dir Roma Napoli, collideva con il veicolo Ford Focus, che lo procedeva nella medesim corsia di marcia, cagionando la morte di un passeggero di quest’ultima vettura.
1.2. Nella ricostruzione dei Giudici di merito, la causa dell’incidente individuata nell’eccessiva velocità dell’Audi (calcolata 155 km/h), laddove il lim di 130 km/h e nella distrazione del conducente, dovuta ad un presumibile colp sonno, atteso l’orario notturno.
Avverso la sentenza di appello propongono ricorso i difensori dell’imputato c sollevano due motivi:
2.1. Con il primo motivo, deducono violazione degli artt. 495 e 603 cod. proc. nonché vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione ist per escutere NOMECOGNOME il soggetto che sostengono fosse alla guida dell’A atteso che i Giudici di merito non hanno fornito alcun elemento oggettivo per perve alla conclusione secondo la quale a condurre il veicolo era l’odierno imputato;
2.2. Violazione dell’art. 157 cod. pen. per essersi il reato prescritto già alla pronuncia di secondo grado, risalendo il fatto al 01/11/2009.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissi del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente deve darsi atto che il Collegio ha rigettato l’istanza di dell’udienza per legittimo impedimento del difensore dell’imputato, avv. COGNOME COGNOME pervenuta in cancelleria il 04/10/2024. Con ordinanza dettata a verbal Corte ha motivato il rigetto sul rilievo “che la certificazione medica allegata al attesta unicamente la necessità di riposo e non già l’impossibilità di part all’udienza odierna. Infine assume rilievo che non sia data prova della comunicaz dell’istanza di rinvio dell’udienza al ricorrente risultante agli arresti
3. GLYPH Tanto premesso e venendo all’esame del ricorso. Il primo motivo è reiterat nonché generico, atteso che costituisce pacifica acquisizione della giurispruden questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso p cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle po fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che co a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849). Sul punto, la sentenza impugn ha ricordato che, in primo grado, la difesa aveva rinunciato all’esame dei propr tra i quali figurava NOME Giovanni; che mai era stata contestata, nel corso indagini preliminari e in giudizio, la circostanza che il NOME fosse il conducente d Ha altresì rammentato come l’imputato avesse sottoscritto il verbale di sequestr veicolo e, successivamente, fosse stato individuato come avente diritto restituzione del mezzo, avvenuta il 24/03/2010, senza che egli avesse sollevato al obiezione. Quanto, in particolare, all’invocata rinnovazione istruttoria di cui all comma 1, cod. proc. pen., giova rammentare che, nel giudizio di appello, es subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattinnentale conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudi merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, P.G. proc. COGNOME ed altri, Rv. 229666). Nel caso di specie, proprio in considerazi fatto che il dato probatorio dell’imputato alla guida dell’Audi era risultato pa Corte di merito ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi per poter d concludendo nel senso che l’invocata rinnovazione dibattimentale allo scopo esaminare il Palma sul punto non era necessaria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Vanno invero considerati i perio di sospensione, come si evincono dalla sentenza di primo grado (dalla quale risult quanto meno, rinvii per adesione all’astensione proclamata dalla penale e per rich concorde delle parti). Il reato è stato commesso in data 01/11/2009, il te massimo di prescrizione è quindi di 17 anni e mesi 6 (al netto di eventuali peri sospensione), considerato che la pena massima prevista ratione temporis era pari ad anni sette di reclusione e che, a norma dell’art. 157, connma 6, cod. proc. termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui all’art. 589, comma
pen. Ne deriva che, al momento della pronuncia di appello, il termine prescrizi non era decorso.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagam delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Prsfderte