Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Quando un’impugnazione si limita a ripetere argomenti già esaminati o a proporre una diversa lettura dei fatti senza evidenziare vizi logici nella decisione precedente, il suo destino è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza. Il fulcro della sua difesa si basava su una presunta erronea valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito e su una contestazione riguardante l’applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha rapidamente liquidato le argomentazioni difensive, bollandole come manifestamente infondate e, di conseguenza, dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla natura dei motivi presentati, evidenziandone la carenza dei requisiti minimi per poter essere esaminati nel merito.
La Genericità del Motivo sulla Ricostruzione dei Fatti
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità dell’imputato, è stato considerato dalla Corte come una “generica prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti”. In altre parole, la difesa non ha individuato specifiche e manifeste illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si è limitata a proporre una propria versione della vicenda. Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità, dove il compito della Cassazione non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della sentenza impugnata.
Recidiva e Attenuanti: la Motivazione Adeguata della Corte d’Appello
Anche i motivi relativi alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche sono stati respinti. La Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica. In particolare, era stata correttamente valorizzata la “protervia esibita dall’imputato” nel tentativo di addossare la colpa ai pubblici ufficiali. Inoltre, la gravità della condotta e i precedenti penali dell’imputato sono stati ritenuti elementi sufficienti a giustificare sia l’applicazione dell’aggravante della recidiva sia il mancato riconoscimento di sconti di pena.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse reiterativo di questioni già adeguatamente affrontate e risolte dalla Corte d’Appello. La difesa non è riuscita a evidenziare vizi di legittimità, come la manifesta illogicità della motivazione, che avrebbero potuto giustificare un annullamento della sentenza. Al contrario, ha tentato di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, un’operazione preclusa in sede di Cassazione. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata completa e coerente, avendo esaminato tutti gli aspetti rilevanti, dalla condotta dell’imputato al suo passato giudiziario, per giungere a una decisione ponderata sulla pena.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere formulato con rigore tecnico, attaccando specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le proprie tesi o a offrire una diversa narrazione dei fatti, senza demolire la coerenza logica del provvedimento precedente, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e reiterativo. In particolare, si limitava a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza evidenziare manifeste illogicità nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Come ha giustificato la Corte la conferma della recidiva e il diniego delle attenuanti?
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato adeguatamente la sua decisione, sottolineando la protervia dell’imputato, la gravità della sua condotta e i suoi precedenti penali, elementi sufficienti a negare le attenuanti e confermare la recidiva.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo questa decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna penale diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3065 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3065 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, reiterativo di questioni già affrontate dalla Corte d’appello, si risolve nella generica prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti senza evidenziare sussistenti manifeste illogicità nella parte della motivazione della sentenza concernente la responsabilità dell’imputato (secondo motivo);
ritenuto, quanto al primo e al terzo motivo, che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato l’applicazione della recidiva, rimarcando la protervia esibita dall’imputato nel tentativo di addebitare ai pubblici ufficiali, verso i quali ha attuato la condotta delittuosa ex art. 337 cod. pen., comportamenti irregolari, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità della condotta e dei precedenti penali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2025