Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42752 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 14/12/2023, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 27/04/2023, con la quale COGNOME NOME è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (capo a) artt. 582, 583 comma primo, n.1, 585 in relazione all’art. 577 n. 3, cod.pen.; capo b) art. 628 cod.pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’COGNOME, mediante il proprio difensore, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1.Vizio della motivazione perché omessa in relazione al delitto di cui all’art. 628 cod.pen.; la difesa aveva evidenziato l’inattendibilità della persona offesa, le discrepanze tra le diverse versioni fornite dalla stessa, la mancanza di riscontri da parte degli altri testimoni in ordine ai tempi dell’aggressione, alla ricorrenza di un vero e proprio pestaggio e di una effettiva presenza di lesioni collegate causalmente alla aggressione subita; anche gli atteggiamenti tenuti dai familiari della persona offesa mal si conciliano con la asserita ricorrenza di un pestaggio.
2.2. Vizio della motivazione perché omessa in relazione al delitto di cui all’art. 582 cod.pen.; manca qualsiasi prova della ricorrenza di un nesso causale tra la condotta posta in essere dall’COGNOME e le lesioni riportate dalla persona offesa, sarebbe stata necessario sul punto una perizia medico legale; la Corte di appello glissa sul tema semplicemente ritenendo non necessaria una perizia per riscontrare la causa delle lesioni.
2.3. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 583, comma primo, cod.pen.; il ricorrente è stato dimesso dall’ospedale dopo soli ventiquattro giorni, non appare sufficiente l’indicazione dei medici al momento della dimissione dall’ospedale che indicavano ulteriore riposo per ulteriori trenta giorni.
2.4. Violazione di legge in ordine alla sussistenza della aggravante di cui agli artt. 585 e 577 n. 3 cod. pen.; la Corte di appello ha confuso il concetto di premeditazione con quello di semplice preordinazione, che inerisce solo alle modalità di esecuzione del disegno criminoso.
2.5. Vizio della motivazione perché assente in ordine alla misura della pena posta in continuazione ai sensi degli artt. 81 e 133 cod. pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, reiterativi e non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
In via preliminare occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. “doppia conforme”, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado. Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).
5.11 primo e il secondo motivo di ricorso non sono consentiti, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito le condotte imputate (sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del materiale acquisito, oltre che in considerazione delle dichiarazioni degli altri testimoni, sottolineando l’irrilevanza per marginalità delle discrasie richiamate dalla difesa, in modo del tutto reiterativo, anche in questa sede), la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici dei delitti oggetto di imputazione specificamente considerati anche quanto alla offensività ed alle conseguenze della azione posta in essere certificata e valutata in ambiente ospedaliero pubblico (pag.3 e seg.).
6.11 terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono del tutto generici ed aspecifici, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01), che ha correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alle aggravanti conteste, sulla base delle univoche emergenze istruttorie (riconoscimento effettuato dalla persona offesa e dai testimoni, caratteristiche della aggressione, conseguenze della stessa, effetti dannosi sulla persona offesa, valutazione della gravità della condotta anche quanto all’aumento in continuazione, caratteristiche organizzative della azione posta in essere).
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Inoltre, occorre considerare come il ricorrente si sia limitato a contestare in modo del tutto aspecifico la dosimetria della concreta pena inflitta e gli aumenti in continuazione, che si appalesano assolutamente proporzionati, in presenza di una motivazione puntuale che ha richiamato la gravità del fatto e la particolare lesività della condotta, in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
7.11 ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024.