Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41580 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
40-19457-2024
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente riforma sentenza pronunciata in data 25/11/2020 dal Tribunale di Teramo, nei confronti dei cinque imp oggi ricorrenti, in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo motivi comu in tema di prescrizione del reato permanente contestato, per asserita cessazione della perm nell’anno 2014, per effetto di uno sgombero effettuato dalla polizia giudiziaria, oltre reiterativi delle ragioni di merito poste a sostegno dei motivi di gravame spesi nel meri riproposti, in punto di genericità della imputazione (difetto della data del commesso reato) probatori della fattispecie:
I ricorsi (compreso quello speso nell’interesse del COGNOME, replicato nei motivi di doglia memoria trasmessa in data odierna a mezzo p.e.c. alle ore 8.00) sono tutti inammissibili, per di specificità e di autosufficienza e perché meramente reiterativi delle doglianze di merito dalla Corte territoriale con adeguato percorso argomentativo.
3.1. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ra argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di asp conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Nel caso di specie, i ricorrenti sollevano le stesse doglianze già portate all’attenzione del appello, fondate sulla contestazione della sussistenza dei reati di invasione di terr conseguente occupazione illecita, cui agli artt. 633 cod. pen., e sull’erronea indicazione del cessazione della permanenza, che la Corte di appello (in assenza di eventi interrutti permanenza e in presenza di contestazione di condotta e permanenza dell’offesa in corso ricondotto alla data della sentenza di primo grado (25 novembre 2020). Tutti i ricorsi fanno as riferimento ad uno sgombero del terreno occupato avvenuto nell’anno 2014 ad opera della pol giudiziaria, senza tuttavia allegare ai motivi di ricorso il documento che fonda la deduzione
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3.2. Nel merito ed in rito, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato, eviden precipuamente gli elementi alla base dell’iter decisionale; invero, il costrutto motivazional fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si limita a dichiarare la sussis reato, ma evidenzia – con precisione – gli elementi probatori che ne sono alla base, apprez prove utilizzabili e altri e diversi elementi logici con i quali i ricorrenti non si confronta
Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dell processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determi causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al vers della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammen
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.