Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi di Appello
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. È fondamentale presentare motivi validi, specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato perché basato su argomentazioni generiche e reiterative, delineando i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato in concorso, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare l’esito del processo. Contestualmente, la parte civile, ovvero la vittima del reato, ha depositato una memoria chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali, entrambi incentrati su un presunto vizio di motivazione da parte della Corte di Appello.
Primo Motivo: Censura sulla Valutazione delle Prove
Il ricorrente lamentava che i giudici d’appello non avessero adeguatamente considerato le sue doglianze difensive. Sosteneva, in pratica, che la motivazione della sentenza fosse carente. La Cassazione ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato, oltre che inammissibile. Ha chiarito che le censure proposte erano mere critiche di fatto, volte a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha invece constatato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo adeguato su tutti i punti sollevati dalla difesa.
Secondo Motivo: Critiche sulla Prova Biologica
Il secondo motivo di ricorso contestava la valutazione delle tracce biologiche rinvenute e ritenute compatibili con quelle dell’imputato. Anche in questo caso, la Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Le ragioni sono state individuate nella genericità dell’argomentazione e nel suo carattere puramente reiterativo: l’imputato si era limitato a riproporre le stesse obiezioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte di Appello. Quest’ultima, con una motivazione logica e coerente, aveva sottolineato la genuinità della prova, evidenziando anche come l’imputato non avesse fornito alcuna spiegazione alternativa plausibile per la presenza di tali tracce.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ribadito principi consolidati della procedura penale. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, senza evidenziare vizi giuridici o illogicità manifeste nel ragionamento dei giudici precedenti.
Una parte interessante della decisione riguarda la posizione della parte civile. Nonostante la vittoria processuale (il ricorso è stato dichiarato inammissibile), la sua richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali è stata respinta. La Corte ha motivato questa scelta sulla base di un principio stabilito dalle Sezioni Unite: se la memoria della parte civile non apporta un contributo specifico e concreto alla decisione, ma si limita a una generica richiesta di rigetto o inammissibilità senza contrastare puntualmente i motivi di ricorso, non le spetta la rifusione delle spese. In questo caso, la memoria era stata ritenuta troppo generica per giustificare un tale rimborso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Dimostra che le impugnazioni devono essere fondate su vizi specifici della sentenza e non possono trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della causa. La genericità e la ripetitività dei motivi portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Inoltre, evidenzia come anche la parte civile debba svolgere un ruolo attivo e argomentato per vedere riconosciuto il proprio diritto alla rifusione delle spese legali in questa fase del giudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, ripetono argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, oppure mirano a una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività che non è permessa alla Corte di Cassazione.
La presenza di tracce biologiche è una prova decisiva?
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto la prova biologica valida e attendibile, sottolineando che la Corte di Appello aveva motivato in modo logico e coerente la sua rilevanza, anche in assenza di una spiegazione alternativa plausibile da parte dell’imputato sulla loro presenza.
La parte civile ottiene sempre il rimborso delle spese legali se il ricorso dell’imputato è inammissibile?
No. Secondo questa ordinanza, la parte civile non ha diritto al rimborso delle spese se la sua memoria si limita a chiedere genericamente l’inammissibilità del ricorso senza apportare un contributo specifico alla decisione, come ad esempio contrastare analiticamente i singoli motivi di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12174 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12174 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ERCOLANO il 16/04/1970
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la decisione di primo grado in punto di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato in concorso, escludendo la recidiva reiterata e rideterminando la pena inflitta;
Rilevato che la parte civile ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Considerato che il primo motivo del ricorso – con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alle doglianze difensive specificamente indicate nei motivi di appello – oltre ad essere inammissibile perché costituito da mere censure in punto di fatto, volte ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie inammissibile in sede di legittimità, è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte motiva adeguatamente sulla totalità dei motivi di appello presentati dalla difesa dell’imputato;
Ritenuto che il secondo motivo del ricorso – con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle tracce biologiche ritenute compatibili con quelle dell’imputato – è inammissibile in quanto, oltre ad essere particolarmente generico, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte di appello, la quale, con motivazione logica e coerente, ha evidenziato come non vi siano ragioni che portino a dubitare della genuinità della menzionata prova, stante anche l’assenza di qualsiasi plausibile spiegazione alternativa fornita dall’imputato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual i e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Prestdepte