Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40327 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40327 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a LAVAGNA il DATA_NASCITA
NOME.) NOME (CUI TARGA_VEICOLO) nato a LAVAGNA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a LAVAGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
letta la memoria difensiva depositata dalla difesa del COGNOME in data 17/10/2025;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti sono non consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), oltre che privi di concreta specificità, in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, così tendenti a prefigurare una rivalutazione dei criteri di valutazione utilizzati dalla Corte di appello nel determinare il trattamento sanzionatorio;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione anche in tema di trattamento sanzionatorio;
considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche;
osservato che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);.
che, nel caso di specie in ordine al secondo motivo di ricorso del COGNOME, all’unico motivo del COGNOME e del COGNOME, i ricorrenti non si confrontano con la puntuale e del tutto esente da contraddittorietà o manifesta illogicità motivazione della Corte di appello quanto alla diversa pena base prescelta rispetto al coimputato giudicato ai sensi
2 GLYPH
dell’art. 444 cod. proc. pen. ed in ordine alla misura prescelta nella determinazione della pena quanto alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche (si veda in particolare pag. 3 e seg. dove la Corte di appello ha valorizzato la particolare violenza della condotta posta in essere, la natura organizzata della stessa anche con suddivisione di ruoli, le gravi conseguenze lesive nei confronti della persona offesa, anche richiamando correttamente i principi affermati da questa Corte in ordine alla diversa valutazione conseguente all’accesso al rito diciJi all’art. 444 cod. proc. pen. quanto al diverso esito dei procedimenti quale conseguenza della strategia processuale adottata, nonché quanto alla discrezionale e motivata quantificazione della pena anche quanto alla riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di qualsiasi illogicità o irragionevolezza);
atteso che il primo motivo di ricorso del COGNOME non è consentito in quantoltalmente reiterativo, oltre che generico in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha correttamente applicato il principio di diritto che qui si intende ribadire secondo il quale in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice può tener conto dei precedenti di polizia dell’imputato, purché dalla valutazione degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulteriore recidiva, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, COGNOME, Rv. 284092-01) con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta (pag. 3 e seg. con particolare riferimento al COGNOME e alla applicazione allo stesso anche di misura di prevenzione e una serie di elementi che hanno portato alla logica conclusione che la condotta non si possa considerare occasionale, elementi con i quali il ricorrente non si confronta);
considerato che il terzo motivo del COGNOME non è consentito in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 4 dove è stata evidenziata la portata dell’aumento in continuazione, tra l’altro ridotto rispetto al giudice di primo grado, secondo un evidente canone di proporzionalità in relazione alla condotta posta in essere dal ricorrente / produttiva di lesioni consistenti a carico delta persona offesa), oltre che generico già in sede di appello, atteso che il ricorrente non ha in alcun modo evidenziato la ricorrenza di una effettiva sproporzione di tale aumento, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul
GLYPH
mt,
punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l’irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278279-01);
che la memoria depositata dal COGNOME nulla aggiunge alle argomentazioni già spese in ricorso, essendosi il ricorrente limitato a ribadire le proprie conclusioni;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 novembre 2025.