Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e severi nel processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario confrontarsi criticamente e specificamente con le motivazioni del giudice. Vediamo come la genericità e la manifesta infondatezza di un’impugnazione possano portare non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma nei confronti di un imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre specifici motivi.
I motivi del ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato si concentrava su tre punti principali:
1. Sussistenza del reato di lesioni: Si contestava la configurabilità stessa del reato di lesioni.
2. Mancata riqualificazione: In subordine, si chiedeva che il reato di lesioni dolose venisse riqualificato in lesioni colpose, con una conseguente pena più mite.
3. Omessa esclusione della recidiva: Si lamentava la mancata esclusione dell’aggravante della recidiva.
Tuttavia, come vedremo, questi motivi non sono stati ritenuti sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La decisione della Corte: un ricorso inammissibile e reiterativo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione tanto sintetica quanto perentoria. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano caratterizzati da ‘genericità e manifesta infondatezza’. In sostanza, l’atto di impugnazione si limitava a essere ‘meramente reiterativo’ delle censure già formulate nel giudizio d’appello.
Il punto cruciale è che la Corte d’Appello aveva già risposto a queste stesse doglianze con una ‘motivazione congrua ed esaustiva’. Il ricorrente, nel suo nuovo ricorso, non si è confrontato con tale motivazione, ignorandola di fatto e riproponendo le medesime questioni. Questo comportamento processuale è stato sanzionato con l’inammissibilità.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, chi ricorre in Cassazione ha l’onere di dimostrare specificamente dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nel suo ragionamento giuridico.
Riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza indicare le lacune o le contraddizioni della motivazione della Corte d’Appello, equivale a non presentare una vera critica al provvedimento. Tale approccio rende il ricorso generico, perché non individua un vizio specifico della sentenza, e manifestamente infondato, perché si scontra contro una motivazione già ritenuta logica e completa. La conseguenza inevitabile è la declaratoria di inammissibilità, che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso, per avere speranza di essere accolto, deve essere specifico e puntuale. Non è una mera formalità, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione. Limitarsi a ripetere argomenti già vagliati e respinti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di una sanzione pecuniaria, come la condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Per avvocati e assistiti, ciò significa che ogni impugnazione deve essere costruita come una critica ragionata e mirata alla decisione che si intende contestare, pena l’immediata chiusura del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché si limitava a ripetere le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione congrua ed esaustiva fornita dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni del precedente grado di giudizio in un ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso deve contenere una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. La semplice reiterazione di argomenti già esaminati e respinti rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata che condannava l’imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;
esaminati i motivi di ricorso relativi alla sussistenza del reato di lesioni, al mancata riqualificazione dello stesso nel reato di lesioni colpose (mot. 1 e 2) e alla omessa esclusione della recidiva.
Rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta (pag. 4 e 5 della sentenza).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid te