Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36864 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36864 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di mancanza di motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640, comma secondo, n. 2 e n. 2bis cod. pen., in concorso con il reato di cui agli artt. 110, 494, 61, n. 2 cod. pen., è non solo totalmente generico, perché basato su considerazioni del tutto astratte senza alcuna diretta correlazione con le logiche argomentazioni spese dalla Corte di appello nel ritenere la responsabilità del ricorrente, ma anche reiterativo dei motivi di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) nel contestare la valutazione probatoria realizzata dai giudici di merito in senso conforme tra loro, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01); ritenuto che lo stesso motivo è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragion del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagine 7-9 della sentenza impugnata sul compendio probatorio in base al quale il giudice di merito ritiene accertata la sussistenza del fatto e la responsabilità del ricorrente per il delitto d truffa, con particolare riferimento al riconoscimento del ricorrente, in alcun modo evocato dalla difesa, né contestato nella sua portata, oltre ai riscontri conseguenti emergenti dalle attività di polizia giudiziaria a seguito della visione dell telecamere autostradali); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.