Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Motivi del Rigetto
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente contestare una sentenza; è necessario farlo con argomenti specifici e, possibilmente, nuovi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, perché generico e meramente reiterativo, sia destinato al fallimento. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i requisiti fondamentali di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso: Affermazioni Minacciose e un Contesto Conflittuale
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per affermazioni ritenute minacciose nei confronti di un’altra persona. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che le parole pronunciate dall’imputato avessero un’oggettiva idoneità a intimidire.
La valutazione dei giudici di merito non si era limitata al tenore letterale delle frasi, ma aveva tenuto conto del contesto generale di forte conflittualità tra le parti. Un elemento decisivo in questa analisi è stato un precedente episodio incendiario avvenuto ai danni della persona offesa, che aveva aggravato la percezione di pericolo e la carica intimidatoria delle conversazioni successive.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. La presunta erronea valutazione da parte della Corte territoriale sull’effettiva natura minacciosa delle sue affermazioni.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale.
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i punti, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le doglianze presentate fossero generiche e, soprattutto, una semplice ripetizione di censure già sollevate e respinte nel giudizio d’appello, senza introdurre alcun nuovo elemento di critica capace di mettere in discussione la logicità della sentenza impugnata.
La Genericità del Primo Motivo
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha evidenziato che il ricorrente si è limitato a denunciare un vizio di motivazione senza però supportarlo con argomenti specifici. Non è stato fornito alcun elemento contrario capace di “disarticolare” il ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente giustificato il suo giudizio sulla base sia dell’attitudine costrittiva delle frasi sia del contesto conflittuale preesistente.
La Reiteratività del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte d’Appello aveva già negato la concessione di tali attenuanti valorizzando “plurimi e consistenti elementi di segno negativo”. Il ricorso si è limitato a riproporre la stessa richiesta senza segnalare alcun elemento di segno contrario che i giudici di merito avrebbero trascurato, rendendo la censura meramente reiterativa e priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono chiare e in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. Per essere ammissibile, deve individuare con precisione le criticità della sentenza impugnata, offrendo una critica argomentata e specifica.
La Corte ha ribadito che il giudice di merito aveva operato una valutazione completa e logica, considerando tutti gli elementi a disposizione, inclusa la cornice fattuale in cui si inserivano le minacce. Il ricorrente, al contrario, non è riuscito a scalfire questo impianto logico-valutativo, presentando un’impugnazione priva della necessaria specificità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per accedere al giudizio di legittimità, non basta essere in disaccordo con una sentenza. È indispensabile formulare un ricorso inammissibile solo se non si presentano critiche precise, argomentate e capaci di evidenziare un vizio logico o giuridico concreto nel provvedimento impugnato. La semplice ripetizione di argomenti già vagliati e respinti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi dichiarato inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a denunciare vizi di legge o di motivazione senza fornire elementi di critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, risultando così non supportato da argomentazioni concrete.
Perché la Corte ha ritenuto le affermazioni dell’imputato oggettivamente minatorie?
La Corte ha basato la sua valutazione non solo sull’intrinseca attitudine costrittiva delle parole usate, ma anche sul contesto particolarmente conflittuale in cui sono state pronunciate, aggravato da un precedente episodio incendiario a danno della persona offesa.
È sufficiente riproporre in Cassazione le stesse lamentele già respinte in Appello per ottenere la riforma della sentenza?
No, la mera riproposizione di censure già dedotte e motivatamente respinte nel grado precedente, senza fornire nuovi e specifici elementi critici, rende il ricorso meramente reiterativo e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18975 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di accertare l’effettiva attitudine minacciosa delle affermazioni rivolte dall’imputato alla persona offesa è generico e privo di specificità ed in ogni caso, non supportato da alcun elemento di critica argomentata avverso la sentenza impugnata;
che le doglianze risultano meramente reiterative di censure già dedotte in appello edivi disattese (cfr., Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133) con motivazione congrua e sufficientemente argomentata;
che la Corte territoriale ha, correttamente, giustificato il giudizio di obietti idoneità miNOMEria delle affermazioni proferite dal COGNOME in considerazione tant dell’intrinseca attitudine costrittiva del narrato, quanto del contest particolarmente conflittuale che ha preceduto le conversazioni, culmiNOME nell’episodio incendiario portato in danno della persona offesa;
che, di contro, il ricorrente omette di rappresentare alcun elemento di segno contrario idoneo, in ipotesi, a disarticolare il complessivo giudizio valutativ compiuto dal giudice di merito, con la conseguenza che le doglianze proposte non risultano supportate da alcun elemento di critica argomentata avverso la sentenza impugnata;
considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., risulta generico e meramente reiterativo della medesima censura già proposta con l’atto d’appello ed adeguatamente disattesa dalla Corte territoriale, che ha valorizzato plurimi e consistenti elementi di segno negativo; né, peraltro, il ricorrente segnala elementi di segno contrario;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu ali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024