Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18965 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al capo A) dell’imputazione, è generico;
che le doglianze risultano meramente reiterative di censure già dedotte in appello ed ivi disattese (cfr., Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133) con motivazione congrua e sufficientemente argomentata e sono, comunque, manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le contestate statuizioni;
considerato che il secondo motivo, diretto censurare la motivazione sentenza impugnata con riferimento al capo B), per avere la Corte territoriale omesso di considerare le dichiarazioni dibattimentali delle persone offese, è, parimenti, meramente reiterativo delle medesime censure già proposte con l’atto di appello e persuasivamente disattese dalla Corte territoriale, che, valorizzando la natura assorbente del preteso pagamento dei premio assicurativo ai fini del rinnovo di polizze già in essere con l’RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto, in modo condivisibile, irrilevante la circostanza che l’imputato, in ragione della qualifica d broker e non già di subagente della medesima compagnia assicurativa, non fosse legato da alcun vincolo di collaborazione esclusiva con la RAGIONE_SOCIALE;
che, di contro, il ricorrente omette sul punto di rappresentare alcun elemento di segno contrario idoneo, in ipotesi, a disarticolare il complessivo giudizio valutativo compiuto dal giudice di merito, non potendo considerarsi tale l’allegazione, peraltro di natura parziale, di alcuni frammenti delle dichiarazioni dibattimentali delle persone offese, essendo preclusa, in sede di legittimità la mera “rilettura” di elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
considerato che il terzo motivo, diretto a censurare la sentenza impugnata con riferimento alla condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale riproduce pedissequamente la medesima censura già proposta con l’atto di appello ed adeguatamente disattesa dalla Corte territoriale che, da un
lato, nel confermare l’effettiva sussistenza del danno patrimoniale patito, ha ritenuto, con valutazione logica ed insindacabile, di non attribuire alcuna efficacia dimostrativa contraria alla ricezione di un indennizzo da parte della copertura assicurativa e, dall’altro, ha valorizzato il danno morale sofferto dalle persone offese, costrette, pur di non rinunciare all’attività, a finanziare con propri mezzi proseguimento dell’attività assicurativa;
considerato che il quarto motivo, diretto a censurare l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen, è aspecifico, in quanto, a fronte della valutazione di non occasionalità compiuta dalla Corte di merito, il ricorrente omette di rappresentare elementi di segno contrario;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024
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