Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Caso della Bancarotta Fraudolenta
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È necessario formulare critiche precise e pertinenti alla sentenza impugnata. In caso contrario, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, come dimostra una recente ordinanza che ha confermato la condanna di due imprenditori per bancarotta fraudolenta. Questo provvedimento offre spunti cruciali sulla differenza tra un ricorso fondato e una mera ripetizione di argomenti già respinti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Messina, che aveva affermato la responsabilità penale di due soggetti per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Uno dei due era stato condannato anche per bancarotta fraudolenta documentale. La decisione era stata successivamente confermata integralmente dalla Corte d’Appello della stessa città.
Non arrendendosi, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna. Tuttavia, il loro tentativo si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile: la qualità dei motivi presentati.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle accuse di bancarotta, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione. Secondo i giudici, i motivi avanzati dagli imputati erano affetti da vizi insanabili che ne impedivano l’esame.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
Oltre alla conferma definitiva della condanna, la declaratoria di inammissibilità ha comportato per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, sono stati condannati a versare una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. I ricorsi sono stati giudicati ‘generici e reiterativi’. Questo significa che gli avvocati degli imputati si erano limitati a riproporre le stesse censure e gli stessi argomenti già presentati e rigettati dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello.
È necessario che il ricorrente si confronti criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando in modo specifico perché la motivazione del giudice di secondo grado sarebbe errata, illogica o contraddittoria. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, ignorando le risposte già fornite dalla Corte d’Appello, trasforma il ricorso in un atto sterile, privo della specificità richiesta dalla legge. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesamina l’intera vicenda, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione in Cassazione richiede un elevato livello di specificità. Non è una terza chance per ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla legalità della decisione. La declaratoria di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il condannato. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che dialoghino criticamente con la sentenza che si intende contestare, evitando formule generiche e la semplice ripetizione di doglianze già esaminate.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano ‘generici e reiterativi’, ovvero si limitavano a ripetere le stesse censure già contenute nell’atto di appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per gli imputati?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva degli imputati, l’obbligo di pagare le spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Per quali reati erano stati condannati gli imputati nei gradi di merito?
Entrambi gli imputati erano stati condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Uno dei due era stato condannato anche per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36204 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36204 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 23 gennaio 2024 del Tribunale di Messina, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME e NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e del solo NOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e li aveva condannati alla pena di giustizia;
che i motivi di ricorso di entrambi i ricorrenti sono inammissibili poiché generici e reiterativi in quanto si limitano a reiterare le censure già contenute nei rispettivi atti di appello senza confrontarsi con la motivazione fornita da parte del Giudice di appello nella sentenza impugnata;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2025.