Ricorso inammissibile: quando è generico e reiterativo
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6723 del 2024 offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere i criteri che portano a tale esito e le insidie da evitare.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su due argomenti principali: una presunta violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova e una critica al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Duplice
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, che le prove a suo carico (nello specifico, delle immagini) non fossero state gestite nel pieno rispetto del contraddittorio. A suo dire, le modalità di reperimento ed estrapolazione non erano state adeguatamente vagliate, pregiudicando il suo diritto di difesa.
In secondo luogo, contestava la decisione del giudice di non concedere le attenuanti generiche e di applicare una pena superiore al minimo edittale. Sosteneva che tale scelta non fosse supportata da una motivazione adeguata.
Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno osservato come i motivi proposti non fossero altro che una mera riproposizione di censure già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello con una motivazione congrua e corretta. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché il compito della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti, ma di valutare la corretta applicazione della legge.
La Prova nel Pieno Contraddittorio
Sul primo punto, la Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse già chiarito che le prove erano state acquisite e visionate nel pieno rispetto del contraddittorio. Un testimone, esaminato in dibattimento, aveva descritto in dettaglio le modalità di reperimento e utilizzo delle immagini, che erano state anche sottoposte all’imputato per il riconoscimento. Pertanto, nessuna violazione del diritto di difesa poteva essere ravvisata.
La Valutazione della Pena e le Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato generico. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva implicitamente ma chiaramente giustificato la sua decisione. Il diniego delle attenuanti e la pena inflitta erano motivati dal rilievo attribuito alla “sfrontatezza” dell’imputato, sorpreso a trattenersi di notte in un locale pubblico con amici. Questo comportamento è stato considerato un indicatore della gravità del fatto e della personalità negativa del soggetto, giustificando una sanzione più severa.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il ricorso per Cassazione deve presentare critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già valutate. La genericità dei motivi, che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza precedente, porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Inoltre, la Corte ribadisce che la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non risulti frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario, circostanza esclusa nel caso di specie. La motivazione della Corte d’Appello, basata sulla personalità dell’imputato e sulla gravità del fatto, è stata ritenuta logica e sufficiente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione è necessario formulare motivi di ricorso che attacchino specificamente i vizi di legittimità della sentenza impugnata, evitando di riproporre doglianze già respinte. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende (€ 3.000) serve da monito: un ricorso temerario o infondato non solo è inutile ai fini processuali, ma comporta anche un aggravio economico per il ricorrente. La decisione sottolinea infine come elementi quali la personalità e il comportamento dell’imputato siano fattori determinanti che il giudice di merito può legittimamente considerare per calibrare il trattamento sanzionatorio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico e manifestamente infondato, ovvero quando si limita a ripetere censure già esaminate e respinte dal giudice precedente con una motivazione logica e corretta, senza confrontarsi specificamente con essa.
Su quali basi un giudice può negare le attenuanti generiche e applicare una pena superiore al minimo?
Un giudice può negare le attenuanti generiche e inasprire la pena basandosi su una valutazione della gravità del fatto e della personalità negativa dell’imputato. Nel caso specifico, la “sfrontatezza” dimostrata dall’imputato è stata considerata un elemento sufficiente a giustificare tale decisione.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito?
In linea di principio, la Corte di Cassazione non riesamina le prove. Si può contestare la valutazione solo se si dimostra un vizio logico o una violazione di legge nel ragionamento del giudice. Se, come nel caso di specie, la prova è stata formata nel rispetto del contraddittorio e la motivazione del giudice è coerente, la censura è inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6723 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME s inammissibili per genericità e manifesta infondatezza perché meramente reiterativi di censure esaminate e respinte con congrua e corretta motivazione;
rilevato, infatti, che il primo motivo ripropone la tesi della violazione del contradd nella formazione della prova anche a fronte della motivazione resa, che dà atto che il test esaminato in contraddittorio, aveva riferito delle modalità di reperimento, estrapolazione de immagini, riportate nell’annotazione di servizio e visionate con riconoscimento dell’imputat correttamente la sentenza considera la piena utilizzabilità dei documenti acquisiti e visionat dibattimento nella pienezza del contraddittorio, escludendo ogni pregiudizio del diritt difesa;
anche il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico e non si confronta con la esaustiva motivazione resa, che giustifica implicitamente il diniego e lo scostamento dal minimo editta per il rilievo assorbente attribuito alla sfrontatezza dell’imputato, sorpreso a trattenersi d con amici in un locale pubblico, quindi, con riferimento alla gravità del fatto e alla perso negativa dell’imputato;
ritenuta, peraltro, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad u nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come ne caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/201 COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il consigliere ,tensore Così deciso il 29 gennaio 2024
Il Prgsidente