Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32907 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32907 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1601/2025
NOME COGNOME
CC – 23/09/2025
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con le note conclusive tempestivamente depositate.
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 04/03/2025 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa cittˆ del 18/09/2023, con la quale NOME COGNOME è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto in rubrica (artt. 633 e 639cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME con un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte di appello ritenuto la ricorrenza della scriminante dello stato di necessitˆ ai sensi dellÕart. 54 del cod. pen.; in subordine, si invoca la particolare tenuitˆ del fatto ai sensi dellÕart. 131cod. pen. e, infine, si denuncia la violazione di legge per aver non aver concesso il giudice di merito le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, cos’ come per aver omesso la concessione della circostanza attenuante di cui allÕart. 62, n. 4, cod. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchŽ il motivo, in tutte le sue articolazioni, è generico e non consentito.
4.1. Il motivo di ricorso non è consentito ed è, al tempo stesso, privo della specificitˆ necessaria artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perchŽ reitera, nel suo complesso per come evidenziato dalla stessa difesa, doglianze giˆ correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali la ricorrente in concreto non si confronta. La difesa della ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura giˆ adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo la mancata considerazione della effettiva ricorrenza della causa di giustificazione di cui allÕart. 54 e in subordine dei presupposti per lÕapplicazione dellÕart.131cod. pen., oltre che contestando il trattamento sanzioNOMErio, senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed argomentate, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilitˆ a carico della COGNOME (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01).
4.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilitˆ, gli elementi indicati a pagg. 3 e seg. della sentenza impugnata (dove è stata sottolineata, con
argomentazioni del tutto logiche in questa sede, la differenza tra lÕesercizio tra diritti fondamentali della persona e lÕarbitraria occupazione di un bene pubblico in assenza dei requisiti per accedere alla assegnazione di alloggio popolare, la gravitˆ della condotta con offensivitˆ da riferire non solo allÕassegnatario legittimo del bene, ma anche allÕente proprietario cos’ da non potersi ritenere applicabile la disciplina di cui allÕart. 131cod.pen., lÕadeguatezza in concreto del trattamento sanzioNOMErio a fronte di allegazioni del tutto generiche della difesa, non potendosi conseguentemente ritenere la speciale tenuitˆ del danno ai sensi dellÕart. 62, comma primo, n. 4) cod. pen.). Infine, si deve rilevare che il tema relativo alla possibile applicazione, in regime di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche non era stato oggetto di motivo di appello, come emerge anche dal riepilogo dei motivi riportato in sentenza (non contestato in alcun modo, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente, Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, COGNOME, n.m . ), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274346-01).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 23/09/2025.
La Cons. Est.
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME Turtur