Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34076 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamata astensione degli avvocati dalle udienza anche per la data odierna in considerazione del rito non partecipat adottato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che, quanto al ricorso di NOME COGNOME:
-Il primo motivo in ordine al rigetto del termine a difesa ex art. 108 cod proc. pen. è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto, essendo correttamente rilevata la strumentalità della istanza correlata alla nuova nomina difensiva intervenuta solo il giorno prima dell’udienza del 13.10.2023, laddove la rinuncia del precedente difensore risaliva al 18.5.2023;
-Il secondo motivo prospetta deduzioni generiche in ordine al riconosciuto dolo concorsuale nel descritto contesto delle condotte di respingimento delle forze dell’ordine da parte di una pluralità d soggetti, tra i quali il ricorrente e NOME COGNOME erano riconosciu tra i più violenti (v. pg. 4 della sentenza);
-il terzo e quarto motivo sono riproduttivi di censure già adeguatamente valgliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito ( v. pg. 6, quanto alla attenuante di cui all’art. 62 n. 3 cod. p pg. 5 per la recidiva);
Ritenuto che, quanto al ricorso di NOME COGNOME:
-Il primo motivo in ordine alla responsabilità è costituito da mer doglianze in punto di fatto rispetto alli ineccepibile riconoscimento dell condotta concorsualmente tenuta dal ricorrente che, dopo aver preso a calci la macchina della Polizia, si era parato davanti al mito Pignalos istigandolo a picchiarlo ( v. pg. 4 della sentenza);
-Il secondo motivo sulla dosimentria della pena costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudi di merito che ha rideterminato la pena, sul rilievo della particola capacità a delinquere dell’imputato, riconoscendo le attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva e all’aggravante ex art. 339 cod. pen.;
Rilevato che non osta alle predette conclusioni la memoria difensiva in favore di NOME COGNOME con riguardo al secondo dei motivi ‘dedotti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12.7.2024