Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, per essere efficace, l’impugnazione deve rispettare requisiti stringenti di specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici e ripetitivi. Analizziamo come la genericità possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso: Condanna per Evasione e Appello
Il caso in esame ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La sentenza di condanna, emessa dalla Corte d’Appello, è stata impugnata dall’imputato con un ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso non contestavano la colpevolezza, bensì il trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa lamentava:
* La mancata applicazione delle attenuanti generiche.
* La mancata esclusione della recidiva.
* Il diniego della continuazione con un’altra condanna per un reato della stessa natura.
Questi elementi, se accolti, avrebbero potuto comportare una significativa riduzione della pena inflitta.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Nel sistema processuale italiano, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, la legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici, indicando chiaramente le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche a sostegno della critica. Un motivo è ‘generico’ quando non si confronta con la decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi precedenti, senza spiegare perché la motivazione del giudice d’appello sarebbe errata.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 11 ottobre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta della tecnica difensiva utilizzata. I giudici di legittimità hanno osservato che tutti i motivi proposti erano “privi di specificità” e si configuravano come una “mera riproduzione di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito”.
In altre parole, l’imputato non ha sviluppato una critica puntuale contro la sentenza della Corte d’Appello, ma ha semplicemente ripresentato le stesse richieste, ignorando le ragioni per cui erano già state respinte. La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso non può essere un semplice copia-incolla delle difese precedenti; deve, invece, ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone, se possibile, il ragionamento giuridico. Mancando questo confronto critico, il ricorso è stato considerato un tentativo di ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, e quindi dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze immediate e concrete per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva, senza alcuna possibilità di modifica. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la necessità di un’argomentazione giuridica precisa e mirata. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è indispensabile dimostrare, con motivi specifici e pertinenti, perché quella sentenza viola la legge o è viziata da un’illogicità manifesta. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori oneri economici per l’imputato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, privi di specificità e si limitavano a riprodurre argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla corte di merito, senza muovere critiche specifiche alla sentenza impugnata.
Quali erano i punti contestati dal ricorrente nel suo appello?
Il ricorrente contestava il trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata applicazione delle attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e il diniego della continuazione con un’altra condanna per evasione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44663 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a RIMINI il 05/10/1995
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 18949/24 CONTI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto altresì che tutti i motivi di ricorso – attinente al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, e alla negata continuazione con altra condanna per evasione) oltre che formulati in termini generici, sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2-5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024