Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario articolare critiche specifiche, pertinenti e decisive. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso
Una persona era stata condannata sia in primo grado dal Tribunale di Bergamo che in secondo grado dalla Corte di Appello di Brescia per il reato di tentato furto in abitazione. Non accettando la decisione dei giudici di merito, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 dicembre 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte Suprema non è entrata nel merito della vicenda, ovvero non ha riesaminato i fatti per stabilire se l’imputata fosse o meno colpevole. La sua analisi si è fermata a un livello procedurale, concludendo che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘generico’. La Cassazione ha spiegato un principio cruciale: non si può criticare una sentenza semplicemente perché ‘tace’ su una specifica argomentazione difensiva, soprattutto quando tale argomentazione risulta implicitamente respinta dal ragionamento complessivo della sentenza stessa.
Nel dettaglio, i giudici hanno chiarito che un motivo di ricorso è inefficace se:
1. Manca di Decisività: La parte che ricorre non dimostra che il punto trascurato dai giudici di appello sarebbe stato, se considerato, ‘decisivo’ per un esito diverso del processo.
2. È Logicamente Incompatibile: Le deduzioni difensive sono palesemente in contrasto con la ricostruzione dei fatti e la logica giuridica adottata nella sentenza impugnata.
3. È Privo di Fondamento: Le critiche non sono supportate da adeguate ragioni di fatto e di diritto.
In questo caso, la Corte ha ritenuto che le lamentele della ricorrente rientrassero in questa categoria. La motivazione della Corte d’Appello, sebbene non avesse risposto punto per punto a ogni singola obiezione, era nel suo complesso coerente e sufficiente a giustificare la condanna, disattendendo così, implicitamente ma chiaramente, le tesi difensive.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con forza che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già valutate. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Per chi intende presentare un ricorso, l’insegnamento è chiaro: è indispensabile formulare censure specifiche, indicando con precisione il vizio della sentenza e dimostrando in che modo esso abbia concretamente inciso sulla decisione finale. Un ricorso basato su critiche vaghe o sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando critica una sentenza per non aver risposto a una specifica argomentazione, ma questa argomentazione risulta implicitamente respinta dal ragionamento complessivo della decisione, è logicamente incompatibile con essa e non vengono fornite prove della sua decisività.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente contestare il silenzio di una sentenza su un punto per ottenere il suo annullamento?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, non si può censurare una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione se non si dimostra che quel punto era decisivo per il giudizio e se le argomentazioni proposte sono logicamente incompatibili con la decisione presa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIORENZUOLA D’ARDA il 11/05/1967
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia del 25 gennaio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Bergamo per il reato di tentato furto in abitazione.
Considerato che l’unico motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla responsabilità è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili, poiché privi delle ragioni di fatto e di diritto, con la decisione adottata;
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.