Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per essere valido, un ricorso deve contenere motivi specifici e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo questa decisione per comprendere perché un ricorso inammissibile per genericità non ha alcuna possibilità di successo e quali sono le conseguenze per chi lo propone.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte di Appello. Non rassegnato, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
L’Unico Motivo di Ricorso: La Pena Sostitutiva
L’intera difesa in sede di legittimità si concentrava su un punto specifico: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel non sostituire la pena della reclusione con una misura alternativa, ma le sue argomentazioni non introducevano elementi di novità rispetto a quanto già discusso in appello.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come il motivo presentato fosse affetto da genericità e non specificità. In pratica, l’atto di ricorso non si confrontava criticamente con la sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le medesime ragioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte di Appello. Questa mancanza di correlazione tra le censure mosse e le argomentazioni della decisione contestata è un vizio che, ai sensi del codice di procedura penale, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha sottolineato che i giudici del gravame avevano già esplicitato in modo logico e giuridicamente corretto le ragioni per cui, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorso, ignorando completamente questo passaggio motivazionale, si è rivelato un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della questione, possibilità preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Quando un ricorso non denuncia vizi di questo tipo, ma si limita a lamentare un esito sgradito con argomenti triti e ritriti, la sua sorte è segnata.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione, mirato a colpire specifici vizi della sentenza impugnata. Riproporre genericamente le proprie tesi, senza un’analisi critica della decisione che si contesta, equivale a presentare un atto destinato al fallimento, con ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e non specifico. Si limitava a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorso presentato dall’imputato?
L’unico motivo di ricorso riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità al posto della reclusione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, per il tramite del proprio difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblic utilità, è generico e non specifico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), de l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dall decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
La Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ra per cui ha escluso nel merito la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena del reclusione con quella del lavoro di pubblica utilità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.