Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima tappa del percorso giudiziario, un momento cruciale che richiede precisione e rigore. Un ricorso inammissibile può porre fine alle speranze di riforma di una sentenza. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte, pena la loro inammissibilità. Analizziamo questo caso per capire le implicazioni pratiche di questa regola.
I Fatti del Caso: un’Impugnazione contro una Condanna per Truffa
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di truffa emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputata, ritenendo la sentenza ingiusta, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Nel suo atto, ha lamentato sia una violazione di legge sia un vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, contestava le ragioni per cui era stata ritenuta colpevole.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. Secondo i giudici, i motivi presentati erano privi di specificità. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Necessaria Correlazione tra Ricorso e Sentenza Impugnata
Il cuore della decisione risiede nel concetto di specificità del ricorso. La Cassazione ha evidenziato che l’atto di impugnazione si basava su profili di censura generici, che erano già stati proposti e respinti dal giudice d’appello con argomentazioni logiche e giuridiche corrette.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata nell’ordinanza, è costante nell’affermare che un ricorso è inammissibile quando:
1. È fondato su motivi generici e indeterminati: le critiche mosse alla sentenza devono essere precise e puntuali, non vaghe.
2. Ripropone le stesse ragioni già respinte: non basta ripetere le argomentazioni del precedente grado di giudizio. È necessario contestare specificamente il ragionamento seguito dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata, dimostrando perché è errato.
3. È carente della necessaria correlazione: deve esistere un legame diretto tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. Il ricorrente deve, in pratica, ‘dialogare’ con la sentenza, non ignorarla.
In questo caso, il ricorso non ha superato questo vaglio. Non ha attaccato in modo specifico le ragioni della Corte d’Appello, ma si è limitato a ripresentare una tesi difensiva già considerata infondata.
Le Conclusioni: l’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Non è sufficiente essere convinti della propria ragione; è indispensabile saperla articolare in modo tecnicamente corretto. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche. La decisione sottolinea che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Pertanto, ogni motivo di ricorso deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende demolire, pena una declaratoria di inammissibilità.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi non specifici, ossia generici e indeterminati, oppure quando si limita a riproporre le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del grado precedente, senza una critica mirata alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è ‘generico’ quando non individua in modo preciso l’errore di diritto o il vizio logico della sentenza che si contesta. Manca della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito discrezionalmente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata per il reato di truffa contestato, è privo di specificità poiché è fondat su generici profili di censura già dedotti e disattesi dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 2);
che, invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pres . dente