Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega la Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di dibattimento. Analizziamo una decisione che, partendo da un caso di tentata estorsione, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso non può essere una mera ripetizione di argomenti già discussi, ma deve confrontarsi criticamente con la decisione che si intende impugnare.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di tentata estorsione. La difesa dell’imputato sosteneva che i fatti non configurassero una tentata estorsione, ma piuttosto il reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia, previsto dall’art. 393 del codice penale. Secondo questa tesi, l’imputato non avrebbe agito per ottenere un profitto ingiusto, ma per far valere una pretesa che, a suo dire, era legittima.
Insoddisfatto della decisione della Corte territoriale, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto. La difesa ha riproposto le stesse argomentazioni già presentate e valutate nel giudizio di secondo grado.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma si concentra interamente su un aspetto procedurale cruciale: la specificità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione
I giudici di legittimità hanno definito il ricorso come “generico” e “non specifico”. La ragione di tale valutazione risiede nel fatto che l’atto di impugnazione si limitava a riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha evidenziato la “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
In altre parole, il ricorrente non ha criticato il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici d’appello per rigettare la sua tesi, ma ha semplicemente ripetuto la sua versione. Questo modo di procedere viola l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi che non presentano motivi specifici. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente. Per essere ammissibile, deve quindi attaccare specificamente i punti deboli di quella motivazione, non ignorarla.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace non può essere una sterile riproposizione di tesi difensive già sconfitte. È indispensabile che l’atto di impugnazione analizzi in profondità la sentenza che si contesta, ne individui le presunte falle logiche o gli errori di diritto e costruisca su di essi una critica puntuale e argomentata.
La declaratoria di ricorso inammissibile comporta conseguenze gravose: la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. La decisione, quindi, funge da monito: la redazione di un ricorso in Cassazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità o genericità, pena la chiusura definitiva del processo con un aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e non specifico. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la critica mossa alla sentenza precedente è vaga e non individua un errore specifico di legge o di logica nel ragionamento del giudice. Un motivo è generico quando non c’è una correlazione diretta tra l’argomento del ricorso e la motivazione della decisione che si contesta.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 137 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 137 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 06/05/1991
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce una violazione di legge e un motivazione in relazione alla qualificazione giuridica ascritti all’imputato in term estorsione, invocandone la derubricazione nel delitto di cui all’art. 393 cod. pen. perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute dal giudice del gravame (si vedano le pagine 3 e 4, in tema di pretesa non tutelabile e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 5 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione t argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Consìlie estensore
Il Presidente