Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24000 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24000 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 20/05/1992 COGNOME nato il 11/03/1988
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDEFtATO IN DIRITTO DIRITTO RITENUTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di COGNOME e Qati il primo motivo dei ricorsi, in punto di prova della pena Letti ricorsi essere primo speciftà, non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata n solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle r di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecament l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la compl delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondam dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di que dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, ome assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza di ricorso; e e una apprezzata essere indeterminatezza mancanza ovverosia avverso rivalutazione assolvere
ritenuto che responsabtà degli imputati per il reato ascritto, oltre ad essere privo di degli imputati responsabilità non che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalu delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediant valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee a del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici doglianze giudizio
travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuastà, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una d comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenzia in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’atten della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo element e disatteso, 0
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME, Rv. 253214 – 01; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, COGNOME, Rv. 285441 – 02; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437 doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede ( in particolare, pagg. 4 e 5 sull’attendibilità del riconoscimento di uno da parte della p.o. e sui plurimi elementi probatori a carico del coimputato, desumibili anche dalle intercettazioni mediante argomentazioni del tutto immuni da manifesta illogicità, mentre il ricorrente ha semplicemente pr i om po e s r t io to una diversa , , interpretazione delle stesse, così introducendo una questione d 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 GLYPH Sez. U n. -01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/201 DCOGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650 sive si caratterizzano per il voler introdurre una 01), sicché le argomentazioni difen in
lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del
11/01/2018, COGNOME Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME
Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez.
5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e
circostanziale, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché
sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione;
che, invero, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può
ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena
equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che
il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 sul diniego delle generiche per assenza di elementi positivi da valorizzare, anche a fronte dei plurimi elementi negativi indicati, nonché sulla congruità della pena in ragione della gravità del reato e sul richiamo alla pena in misura superiore al minimo edittale attesa la gravità del fatto);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.