Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Genericità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito fondamentale. Una recente sentenza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché generico e privo di un confronto critico con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del diritto di impugnazione e l’importanza di argomentare in modo puntuale e documentato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990), presentava ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto la sua richiesta di sostituzione della misura.
La difesa aveva sollevato una serie di elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto portare a una decisione diversa. Tra questi figuravano:
* La condizione familiare del ricorrente, padre di prole in età inferiore a sei anni.
* La disponibilità di un domicilio lontano dal luogo di presunta commissione dei reati.
* Il tempo trascorso e il comportamento tenuto in carcere.
* L’avanzamento del procedimento penale, con la celebrazione dell’udienza preliminare e la richiesta di giudizio abbreviato.
Il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse liquidato queste argomentazioni con una motivazione apparente, illogica e basata su mere clausole di stile, senza una reale valutazione degli elementi di novità.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei requisiti formali e sostanziali che ogni impugnazione deve possedere per poter essere esaminata nel merito. Gli Ermellini hanno evidenziato come il ricorso mancasse del necessario requisito della specificità, trasformandosi in una mera espressione di dissenso piuttosto che in una critica giuridicamente strutturata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte ha articolato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, che meritano un’analisi approfondita.
Genericità dei Motivi e Mancanza di Confronto Critico
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella genericità del ricorso. I giudici hanno osservato che l’appellante si è limitato a dissentire dalla decisione del Tribunale, omettendo però di confrontarsi criticamente con le specifiche ragioni esposte nell’ordinanza impugnata. Un ricorso efficace non può semplicemente riproporre le proprie tesi, ma deve smontare, punto per punto, il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone i vizi logici o le violazioni di legge.
Il Principio del ‘Giudicato Cautelare’ e l’Onere della Prova
In secondo luogo, la Corte ha dato peso al cosiddetto ‘giudicato cautelare’. Il Tribunale aveva già rilevato che l’istanza presentata era meramente reiterativa di un’altra, analoga, già rigettata in precedenza. In assenza di elementi di novità sostanziali e debitamente provati, non è possibile chiedere al giudice di rivalutare all’infinito la stessa situazione.
In particolare, l’argomento relativo alla condizione familiare, sebbene potenzialmente rilevante, è stato presentato come una ‘generica allegazione’ non supportata da adeguata documentazione. Questo punto è cruciale: non basta affermare un fatto nuovo, ma è necessario provarlo con documenti idonei a dimostrarne la veridicità e la rilevanza.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
La sentenza ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: l’impugnazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e precisione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e supportati da prove concrete, specialmente quando si introducono elementi di novità rispetto a precedenti decisioni. La mera contrapposizione di una tesi difensiva, senza una critica puntuale del provvedimento impugnato, è destinata a fallire. Infine, la decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma che un ricorso proposto in modo superficiale ha conseguenze concrete e onerose.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici e privi del necessario requisito della specificità. La difesa si è limitata a esprimere dissenso verso la decisione impugnata senza confrontarsi criticamente con le ragioni dell’ordinanza e senza supportare con adeguata documentazione i nuovi elementi presentati.
Cosa si intende per ‘giudicato cautelare’ in questo caso?
Per ‘giudicato cautelare’ si intende il principio secondo cui una decisione su una misura cautelare non può essere riesaminata se non vengono introdotti elementi di fatto o di diritto realmente nuovi. La Corte ha ritenuto che l’istanza fosse una semplice ripetizione di una richiesta precedente già rigettata, senza novità sostanziali.
Quale errore è stato commesso nella presentazione dei nuovi elementi fattuali?
L’errore principale è stato quello di presentare elementi potenzialmente rilevanti, come la condizione familiare del ricorrente (presenza di figli minori di sei anni), come una ‘generica allegazione’ non supportata da adeguata e idonea documentazione. La semplice affermazione di un fatto, in sede processuale, non è sufficiente se non è accompagnata da prove concrete.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8223 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8223 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il 05/11/1992
avverso l’ordinanza emessa il 9 luglio 2024 dal Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere cui è attualmente sottoposto in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Con un unico motivo di ricorso deduce vizi cumulativi di motivazione e di violazione di legge in quanto il Tribunale, con motivazione apparente, illogica e fondata su mere clausole di stile, ha omesso di valutare gli elementi di novità indicati dalla difesa e, in particolare, la condizione familiare del ricorrente (con prole di età inferiore a sei anni), la disponibilità di un domicilio lontano da Lamezia Terme, il tempo decorso il comportamento intramurario, l’avvenuta celebrazione dell’udienza preliminare e la richiesta di giudizio abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo generico e privo del necessario requisito della specificità.
Il ricorrente, infatti, si è limitato ad esprimere il proprio dissenso rispetto all decisione impugnata, omettendo, tuttavia, di confrontarsi criticamente con le ragioni dell’ordinanza che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha rilevato che, a fronte della preclusione conseguente al cosiddetto “giudicato cautelare”, l’istanza rigettata era meramente reiterativa di altra analoga richiesta già rigettata con provvedimento del 23/11/23 e, comunque, era fondata su una generica allegazione relativa alla condizione familiare del ricorrente, non supportata da adeguata documentata.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 dicembre 2024
Il Consigliere estensore