Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di requisiti precisi, tra cui la specificità dei motivi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce cosa accade quando l’impugnazione è vaga e ripetitiva, definendola un ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e assicurare che la Corte di legittimità si concentri su questioni giuridiche rilevanti.
Analizziamo un caso concreto per comprendere meglio le implicazioni di un ricorso giudicato generico.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, per il reato di concorso in furto pluriaggravato. La difesa dell’imputato, non accettando la sentenza di condanna, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’illogicità della motivazione che aveva portato al giudizio di responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un punto cruciale: la genericità e la non specificità del motivo di ricorso. Secondo i giudici, il ricorrente non ha sollevato nuove e specifiche censure contro la sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre gli stessi argomenti già discussi e motivatamente respinti nel giudizio precedente.
In pratica, l’atto di impugnazione non conteneva una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte dalla Corte d’Appello, trasformandosi in una mera ripetizione di difese già ritenute infondate. Un ricorso, per essere ammissibile, deve dialogare criticamente con la sentenza che impugna, evidenziandone vizi specifici (siano essi violazioni di legge o difetti logici della motivazione), e non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni. Per questo motivo, la legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici e non generici.
La decisione sottolinea come un’impugnazione che non individua con precisione i vizi della sentenza impugnata e si limita a ripetere argomentazioni già valutate è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguenze economiche negative per il ricorrente. Ciò serve a scoraggiare ricorsi meramente dilatori e a preservare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando i motivi si limitano a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del precedente grado di giudizio (la Corte d’Appello), senza presentare critiche specifiche e nuove contro la sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La Corte dichiara inammissibile il ricorso senza esaminarlo nel merito. Inoltre, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Per quale reato era stato condannato l’imputato nei gradi precedenti?
L’imputato era stato condannato per il reato di concorso in furto pluriaggravato, ai sensi degli articoli 110, 81 cpv, 99, 624 e 625 n. 2 e 7 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6008 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROSARNO il 11/08/1966
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 99, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia l’illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Co GLYPH re e GLYPH
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