Ricorso inammissibile: la genericità dei motivi porta alla condanna
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile per genericità non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche sanzioni economiche per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di un confronto critico con la sentenza impugnata.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si basavano principalmente su una presunta violazione dell’articolo 649 del codice di procedura penale e su critiche generiche al giudizio di responsabilità formulato dai giudici di merito.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta: i motivi presentati erano ‘strutturalmente generici’. Invece di contestare in modo puntuale e specifico le argomentazioni della sentenza d’appello, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse difese già presentate e correttamente valutate nel precedente grado di giudizio. Questo approccio non soddisfa i requisiti di specificità richiesti per un valido ricorso in Cassazione.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria. Gli Ermellini hanno evidenziato come i motivi del ricorso non si confrontassero obiettivamente con la logica e le argomentazioni della sentenza impugnata. Ripetere doglianze già respinte, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nel ragionamento del giudice d’appello, trasforma il ricorso in un atto meramente ripetitivo e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza della motivazione.
Le conclusioni
Le conseguenze di questa declaratoria di inammissibilità sono state duplici. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è divenuta definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere uno strumento di critica mirata e tecnica alla sentenza impugnata, non una semplice reiterazione di argomenti già vagliati. In assenza di motivi specifici, il rischio non è solo il rigetto, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando non critica specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere motivi e difese già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa significa che i motivi del ricorso ‘non si confrontano’ con la sentenza impugnata?
Significa che le argomentazioni dell’appellante non affrontano né contestano in modo puntuale e critico il ragionamento logico-giuridico sviluppato dal giudice nella sentenza che si intende impugnare, rendendo di fatto il ricorso inefficace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47833 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47833 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 14757/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e al di responsabilità;
Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendosi l’imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati (cfr., pagg. 2-3 sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.