Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i severi requisiti di ammissibilità per i ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per furto. La decisione evidenzia due vizi capitali che possono portare al rigetto di un’impugnazione: la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi. Questo caso offre un’importante lezione sulla necessità di formulare censure precise e giuridicamente fondate per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto, confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due distinti motivi elaborati dai suoi difensori per cercare di annullare la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso e la Manifesta Infondatezza
Il ricorso si articolava su due fronti principali. Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione riguardo al requisito dell'”altruità dei beni” sottratti e una violazione di legge sulla sussistenza della responsabilità penale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente giustificato perché i beni dovessero considerarsi di proprietà altrui.
Il secondo motivo, presentato da un altro legale, denunciava una violazione di legge più generica in ordine alla dichiarazione di responsabilità penale.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici è stata netta e ha distinto chiaramente le ragioni del rigetto per ciascuna censura.
Il Primo Motivo: Manifesta Infondatezza
Riguardo alla prima doglianza, la Corte ha stabilito che era manifestamente infondata. La sentenza di appello, infatti, aveva basato la sua motivazione su un elemento di prova decisivo: la querela redatta da un testimone oculare. Questa persona non solo aveva assistito al furto, ma aveva anche prontamente avvisato le vittime dell’accaduto. Secondo la Cassazione, questa circostanza era più che sufficiente per dimostrare l’altruità dei beni, rendendo la motivazione della Corte d’Appello logicamente corretta e priva di vizi.
Il Secondo Motivo: Genericità
Il secondo motivo è stato invece giudicato generico per indeterminatezza. La Corte ha sottolineato che il ricorso non rispettava i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale. In pratica, la difesa si era limitata a denunciare una violazione di legge senza però indicare quali specifici elementi della sentenza fossero errati o perché la motivazione fosse illogica. Questa vaghezza ha impedito ai giudici di individuare e valutare le critiche mosse, rendendo di fatto il motivo incomprensibile e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo motivo, chi ricorre ha l’onere di formulare censure specifiche, dettagliate e autosufficienti. Non basta esprimere un generico dissenso con la decisione impugnata; è necessario individuare con precisione il vizio (di legge o di motivazione) e argomentare le ragioni per cui esso inficia la validità della sentenza. La manifesta infondatezza e la genericità sono sanzioni processuali per i ricorsi che non soddisfano questo standard di rigore.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame costituisce un monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito e una critica puntuale della sentenza impugnata. L’esito del caso, con la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, dimostra come un’impugnazione superficiale o non adeguatamente argomentata non solo sia destinata al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche negative, rendendo definitiva la condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono manifestamente infondati, cioè chiaramente privi di pregio, oppure quando sono formulati in modo generico e indeterminato, senza specificare con chiarezza gli errori della sentenza che si intende contestare, come richiesto dalla legge.
Perché il motivo sull’altruità dei beni è stato ritenuto infondato?
È stato ritenuto infondato perché la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e sufficiente la sua decisione, basandosi su prove concrete come la querela di un testimone che aveva visto il furto e avvisato le vittime, confermando così che i beni appartenevano ad altri.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo è troppo vago e non rispetta i requisiti di specificità previsti dall’art. 581 c.p.p. Non indica quali elementi della sentenza sono contestati né le ragioni di diritto a sostegno della critica, impedendo così al giudice di comprendere e valutare la censura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31729 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/09/1991
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
t
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ha confgrinato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 627, n. 7), cod. pen.
Letta la memoria difensiva pervenuta in data 25 luglio 2025, a firma del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso- a firma del difensore di fiducia avv. COGNOME con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al requisito dell’altruità dei beni nonché violazione di legge in relazione alla sussistenza della penale responsabilità, sono manifestamente infondati poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., valorizzando la presenza di una querela redatta dal teste, ascoltato in dibattimento, che aveva assistito al furto e avvisato le persone offese dell’accaduto;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – a firma dell’avv. COGNOME – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025 GLYPH