Ricorso Inammissibile: Le Regole per un Appello Efficace in Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare requisiti di precisione e specificità. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di motivi di impugnazione formulati in modo generico o che contestano aspetti non sindacabili in sede di legittimità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio, sottolineando l’importanza di redigere un atto di ricorso tecnicamente impeccabile per evitare una declaratoria di inammissibilità e le conseguenti sanzioni.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per concorso in tentato furto in abitazione, confermata dalla Corte di Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Il secondo, invece, criticava il ragionamento del giudice in merito alla determinazione dell’entità della pena inflitta.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna dell’imputato, ma ha anche comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziando per ciascuno le ragioni che ne hanno determinato l’inammissibilità.
Il Primo Motivo: La Genericità dell’Impugnazione
Il primo motivo, con cui si contestava la motivazione sulla responsabilità penale, è stato giudicato generico. I giudici hanno sottolineato come il ricorrente non avesse rispettato il requisito previsto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a una critica vaga della sentenza, senza individuare con precisione quali parti della motivazione fossero errate o illogiche. Questa mancanza ha impedito alla Corte di esercitare il proprio sindacato, rendendo il motivo un ricorso inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Determinazione della Pena
Il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena, così come la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la propria scelta, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi. Pertanto, la censura del ricorrente si traduceva in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa alla Corte di Cassazione.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questo Caso?
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto penale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede il massimo rigore tecnico. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza impugnata. È necessario, invece, costruire argomentazioni specifiche, puntuali e ancorate a precise violazioni di legge o a vizi logici manifesti della motivazione. Contestare la determinazione della pena, in assenza di una palese illogicità del ragionamento del giudice di merito, è una strada quasi sempre destinata al fallimento. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori oneri economici.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, ovvero non specificano chiaramente gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa la censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata, come previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
Generalmente no. La determinazione della pena, inclusa la sua graduazione e l’applicazione di attenuanti o aggravanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito (primo e secondo grado). La Cassazione può intervenire solo in caso di vizio di motivazione palese o illogico, ma non per riesaminare la valutazione discrezionale, come ribadito in questa ordinanza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31718 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31718 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLZANO il 01/11/1961
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell’imputato per il concorso nel reato di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56, 110 e 624 bis cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di gravame, che contesta vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025