Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo sia fondato su motivi specifici e legalmente validi. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di non presentare censure generiche o semplici ripetizioni di argomentazioni già respinte. Questo articolo analizza la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che l’appello non aveva i requisiti per essere esaminato. La Corte ha basato la sua decisione su diverse ragioni cruciali.
Genericità e Manifesta Infondatezza dei Motivi
Il primo punto sollevato dalla Corte è che i motivi del ricorso erano stati sviluppati in modo non consentito dalla legge per il giudizio di legittimità. In altre parole, le censure erano generiche e manifestamente infondate. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse valutazioni di fatto, ma una sede dove si controlla la corretta applicazione della legge.
Ripetizione di Censure Già Valutate
Un altro aspetto determinante è stato che il ricorso si limitava a riproporre questioni già ampiamente vagliate e respinte dai giudici di merito. Nello specifico, il ricorrente insisteva sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e sulla mancata esclusione della recidiva. La Corte ha evidenziato come queste istanze fossero state già respinte con argomentazioni giuridiche solide.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era stata “logica, coerente e puntuale” sia riguardo alla responsabilità penale sia alla valutazione dell’offensività della condotta. Inoltre, la decisione di non escludere la recidiva era ampiamente giustificata dal “numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi”, che dimostravano una “persistente inclinazione a delinquere” da parte del ricorrente. La riproposizione di tali argomenti in Cassazione, senza nuove e pertinenti critiche giuridiche alla sentenza impugnata, si è quindi rivelata una strategia processuale inefficace, portando inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione finale della Corte è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico, mirato a censurare vizi di legittimità specifici della sentenza impugnata. Non può essere utilizzato come un’ulteriore opportunità per ridiscutere il merito dei fatti. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, manifestamente infondati, non consentiti dalla legge in sede di legittimità, o se si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
La presenza di numerosi precedenti penali può influire sulla valutazione di un ricorso?
Sì, indirettamente. Nel caso specifico, i numerosi e gravi precedenti del ricorrente sono stati usati dai giudici di merito per giustificare il diniego di benefici come l’esclusione della recidiva. La Corte di Cassazione ha ritenuto logica tale motivazione, confermando che la riproposizione della questione senza validi argomenti giuridici contribuisce all’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46248 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46248 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente nonché sull’offensività de condotta (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e quindi sulla configurabilità dell’elemen materiale e psicologico del reato;
che gli ulteriori motivi sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese c argomenti giuridici dai giudici merito (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata), sia riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131. bis c.p. che all’ esclusione della recidiva in considerazione del numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023.